§ 33.1.3 - R.D. 1 dicembre 1895, n. 726.
Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:01/12/1895
Numero:726


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dai due predetti ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e [...]
Art. 1.  Attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sulla amministrazione delle spiagge lacuali
Art. 2.  Questioni sulla proprietà
Art. 3.  Delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati
Art. 4.  Passaggio dei beni demaniali a beni patrimoniali dello Stato
Art. 5.  Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiagge lacuali
Art. 6.  Forma delle concessioni e autorità competenti ad accordarle
Art. 7.  Autorità cui debbono essere rivolte le domande e indicazioni da comprendersi in queste:
Art. 8.  Canone per le concessioni
Art. 9.  Cauzione per le concessioni
Art. 10.  Concorrenza di più domande
Art. 11.  Domande per variazioni di uso delle concessioni
Art. 12.  Spese di visita e di istruttoria
Art. 13.  Concessione di aree comprese in zone soggette a servitù militari
Art. 14.  Domanda per le concessioni
Art. 15.  Durata delle concessioni
Art. 16.  Istruttoria delle domande di concessioni
Art. 17.  Decisione preliminare per la pubblicazione delle domande
Art. 18.  Pubblicazione delle domande
Art. 19.  Decreto di pubblicazione
Art. 20.  Firma del disciplinare o foglio della concessione da parte del concessionario
Art. 21.  Esame di risoluzione delle opposizioni
Art. 22.  Parere del consiglio di Stato
Art. 23.  Atto disciplinare
Art. 24.  Registrazione dell'atto di concessione
Art. 25.  Copia dell'atto disciplinare e del relativo decreto di concessione
Art. 26.  Condizioni generali obbligatorie per ogni concessione
Art. 27.  Oggetto delle licenze
Art. 28.  Usi di spiaggia senza concessione o licenza
Art. 29.  Istruttoria delle domande di licenza
Art. 30.  Rilascio della licenza
Art. 31.  Contenuto delle licenze
Art. 32.  Sospensione o cessazione delle licenze
Art. 33.  Copie della licenza
Art. 34.  Irresponsabilità dell'amministrazione
Art. 35.  Restrizioni per le aree adiacenti
Art. 36.  Scadenza delle concessioni
Art. 37.  Revocabilità delle concessioni
Art. 38.  Prestazione della cauzione
Art. 39.  Consegna delle aree concesse e decorrenza del termine della concessione
Art. 40.  Responsabilità del concessionario verso i terzi
Art. 41.  Vigilanza e servitù cui sono sottoposte le concessioni
Art. 42.  Aree circostanti a quelle concesse
Art. 43.  Vigilanza degli uffici del genio civile
Art. 44.  Divieto di cessione della concessione
Art. 45.  Decadenza della concessione per mancato pagamento di canone
Art. 46.  Decadenza della concessione per inadempimento ed inosservanza di altri obblighi e patti della concessione
Art. 47.  Riduzione in pristino
Art. 48.  Spesa per la riconsegna delle aree concesse


§ 33.1.3 - R.D. 1 dicembre 1895, n. 726.

Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze.

(G.U. 14 gennaio 1896, n. 10)

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dai due predetti ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze.

 

 

Regolamento per la vigilanza e per le concessioni

delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze

 

Capo I

VIGILANZA PER LA INTEGRITÀ DELLE SPIAGGIE,

DEI LAGHI PUBBLICI E DELLE RELATIVE PERTINENZE

 

          Art. 1. Attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sulla amministrazione delle spiagge lacuali

     Il Ministero dei lavori pubblici, dal quale, a termini dell'art. 1, lett. f, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, dipendono il regime e la polizia dei laghi pubblici, vigila per mezzo delle prefetture a che non vengano commesse abusive occupazioni dei laghi stessi e delle relative spiagge di uso pubblico.

     A tale fine in caso di abusi e di contravvenzioni, il prefetto provvede per l'applicazione delle penalità e per la riduzione in pristino a termini degli art. 374, 376 e 378 della precitata legge.

     Gli abusi e le contravvenzioni devono essere accertate nei modi e dalle persone di cui all'art. 377 della legge medesima.

 

          Art. 2. Questioni sulla proprietà

     Alla risoluzione in via amministrativa delle vertenze che insorgessero sulla proprietà delle spiagge o pertinenze lacuali ed al componimento delle liti, ove ne sia il caso, provvede il Ministero delle finanze d'accordo con quello dei lavori pubblici.

 

          Art. 3. Delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati

     Ove sia riconosciuto necessario e conveniente, si promuove, lungo le spiagge lacuali, l'apposizione dei termini fra le proprietà demaniali e quelle private, in conformità all'art. 441 del codice civile.

     Le delimitazioni sono determinate dal prefetto dopo sentito il genio civile, l'intendenza di finanza e gli interessati, salvo a questi ultimi il ricorso all'autorità giudiziaria, qualora si credessero lesi nei loro diritti.

 

          Art. 4. Passaggio dei beni demaniali a beni patrimoniali dello Stato

     Quando l'ufficio del genio civile riconosca che un tratto di spiaggia non è più necessario all'uso pubblico, ne riferisce al prefetto trasmettendogli, oltre ad un piano topografico della località, la stima del valore venale e di quello locativo del terreno.

     Il prefetto trasmette la proposta all'intendente di finanza pei conseguenti effetti di legge.

     Il passaggio di tratti di spiaggia alla categoria dei beni patrimoniali dello Stato può essere promosso anche dall'amministrazione demaniale.

 

Capo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI

DI SPIAGGIE E DI AREE LACUALI

 

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 5. Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiagge lacuali

     In generale, salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico, le aree e le spiagge dei laghi debbono essere riservate alle industrie lacuali della navigazione e della pesca, osservate per questa le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che le riguardano.

 

          Art. 6. Forma delle concessioni e autorità competenti ad accordarle

     Le occupazioni temporanee di aree e spiagge lacuali sono autorizzate sotto forma di concessioni o di licenze.

     Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le lire mille e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dei prefetti.

     Quando il canone e la durata sono maggiori, la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle finanze.

     Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno, e sono di competenza dei prefetti.

 

          Art. 7. Autorità cui debbono essere rivolte le domande e indicazioni da comprendersi in queste:

     Le domande per occupazioni di aree o spiagge lacuali debbono essere presentate al prefetto, corredate da un tipo della località nel quale sia distinta la superficie che si chiede, e debbono indicare l'uso pel quale la concessione stessa viene domandata.

 

          Art. 8. Canone per le concessioni

     Per tutte le concessioni viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare è determinato di volta in volta, tenuto conto dell'uso pel quale è domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e della entità delle servitù o limitazioni che possono derivarne all'uso pubblico.

     Per le licenze e per le concessioni di competenza del prefetto, il canone viene dal prefetto stesso determinato sentito al riguardo le proposte dell'ufficio del genio civile e dell'intendenza di finanza.

     Per le concessioni da autorizzare mediante decreto ministeriale, il canone vien determinato dal Ministero delle finanze sul parere che sarà dato dal prefetto, dopo sentito l'ufficio del genio civile e la intendenza di finanza.

     In massima il canone da imporsi alle concessioni predette non sarà inferiore a centesimi cinque annui per ogni metro quadrato di terreno concesso, qualora si tratti di concessioni a scopo di cultura agraria o d'uso voluttuario, o a centesimi due annui per metro quadrato, qualora l'area concessa debba utilizzarsi per l'esercizio d'industrie lacuali.

     Nel primo caso, il canone complessivo annuo sarà aumentato di un decimo se la concessione dovrà durare fra i sei ed i quindici anni, e di un quinto se dovrà durare oltre i quindici anni.

     Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilità, semprechè il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, viene imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

 

          Art. 9. Cauzione per le concessioni

     Per le concessioni, siano esse di competenza del prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione.

     L'ammontare della cauzione non può essere inferiore ad una annualità del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre.

     L'autorità che determina l'ammontare del canone determina anche, e colle stesse norme, l'ammontare della cauzione.

 

          Art. 10. Concorrenza di più domande

     Quando la stessa area fosse domandata da due o più persone e l'uso cui intendessero destinarla fosse identico, o, se diverso, non costituisse un titolo di preferenza, avuto riguardo ai bisogni e agli interessi locali, la concessione si farà a mezzo di pubblici incanti in via di aumento al canone stabilito dall'amministrazione.

 

          Art. 11. Domande per variazioni di uso delle concessioni

     Le domande per variazioni di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche la rinnovazione della concessione; in caso diverso spetta al prefetto o al Ministero delle finanze, a seconda dei casi, di esaminare se e sotto quali condizioni la variazione possa essere autorizzata, od anche di disporre il procedimento prescritto per le domande nuove, quando la variazione sia di molta importanza.

 

          Art. 12. Spese di visita e di istruttoria

     Le spese di visita e di rilievi locali che l'ufficio del genio civile trovasse necessarie per dar parere sulla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.

     Sono pure a di lui carico le spese occorrenti per la pubblicazione delle domande di concessioni, di che agli art. 18 e 19 del presente regolamento, e per le copie delle licenze e degli atti di concessione di cui agli articoli 25 e 33.

     A tal fine il prefetto ordina al richiedente di depositare nella tesoreria della provincia una congrua somma.

     Le parcelle delle competenze dovute agli ufficiali del genio civile debbono essere liquidate dal Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 13. Concessione di aree comprese in zone soggette a servitù militari

     La concessione di aree comprese in zone soggette a servitù militari non può farsi se non dopo ottenuto l'assenso della competente autorità militare, e le condizioni che l'autorità stessa credesse di prescrivere debbono essere introdotte nell'atto disciplinare.

 

Sezione II

DELLE CONCESSIONI

 

          Art. 14. Domanda per le concessioni

     Per le concessioni durature più di un anno, la domanda da presentarsi al prefetto deve essere corredata da un piano o tipo della località nella scala non minore di uno a mille, insieme ai disegni particolari delle opere progettate nella scala non minore da 1 a 500. Il tipo e i disegni debbono essere fatti e firmati da un ingegnere od architetto se riguardano la costruzione di opere stabili.

 

          Art. 15. Durata delle concessioni

     Le concessioni con possono avere una durata maggiore di anni trenta.

 

          Art. 16. Istruttoria delle domande di concessioni

     Ricevuta la domanda di cui nel precedente art. 14, il prefetto la trasmette all'ufficio del genio civile per averne il parere e le proposte in coerenza al disposto degli articoli 4 e 29 del presente regolamento.

     Quando l'ufficio del genio civile proponga che l'area chiesta in concessione passi ai beni patrimoniali dello Stato, il prefetto provvede a norma del precitato art. 4, e ne informa il richiedente: in caso diverso trasmette la domanda colle proposte del genio civile all'intendenza di finanza per averne il parere nei riguardi doganali e daziarii, sull'ammontare del canone e della cauzione.

 

          Art. 17. Decisione preliminare per la pubblicazione delle domande

     Avuto il parere dei summentovati uffici, ove non ostino alla concessione motivi di interesse pubblico e gli atti e documenti prodotti siano regolari, il prefetto provvede alla pubblicazione della domanda colle norme di cui nel successivo art. 18, e ciò tanto per le concessioni di sua competenza, come per quelle di competenza del Ministero, salvo per queste ultime il definitivo giudizio del Ministero stesso ad istruttoria compiuta.

     Ostando invece alla concessione motivi di pubblico interesse, il prefetto, se questa è di sua competenza, respinge con suo decreto la domanda: se non è di sua competenza, trasmette la domanda coi relativi atti e documenti al Ministero dei lavori pubblici il quale la passa a quello delle finanze accompagnata dal voto del consiglio superiore sulle insorte questioni.

     Il Ministero delle finanze o respinge la domanda o la ammette alla pubblicazione, sia conservandone gli atti quali si trovano, sia ordinando che vengano prima regolarizzati.

 

          Art. 18. Pubblicazione delle domande

     Il prefetto provvede alla pubblicazione delle domande mediante decreto che deve rimanere affisso per un periodo non minore di 15 giorni all'albo pretorio del comune nel quale trovasi l'area chiesta in concessione e contemporaneamente inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia.

     La domanda coi documenti allegativi dal richiedente deve rimanere depositata nell'ufficio comunale, onde possa essere da chiunque esaminata, e ciò per un eguale periodo di giorni decorrenti sia dalla data di inserzione del decreto nel foglio degli annunzi legali, come da quella del primo giorno di affissione del decreto stesso all'albo pretorio, data che dovrà essere accertata dal sindaco nello stesso giorno in cui l'affissione viene fatta.

 

          Art. 19. Decreto di pubblicazione

     Il decreto di pubblicazione deve contenere una succinta esposizione della domanda e del progetto delle opere che il richiedente intende di costruire, deve indicare l'ufficio comunale presso il quale la domanda e i documenti relativi trovansi depositati, e dichiarare infine che trascorso il termine di cui nel precedente articolo non saranno ricevuti i reclami contro la concessione.

 

          Art. 20. Firma del disciplinare o foglio della concessione da parte del concessionario

     Spirato il termine di cui nel precedente articolo senza che siano state presentate opposizioni, il prefetto, se trattasi di concessione di sua competenza, in base al precedente art. 6, invita il richiedente a firmare l'atto disciplinare della concessione. Il decreto viene emesso dopo che il concessionario abbia comprovato di aver fatto nella cassa del competente ufficio del registro il deposito dell'ammontare della cauzione d'una annualità anticipata del canone, della tassa di registro e di concessione governativa e di una congrua somma per le tasse e le spese.

 

          Art. 21. Esame di risoluzione delle opposizioni

     Qualora entro il termine stabilito siano state presentate opposizioni alla concessione, vien su di esse richiesto il parere dell'ufficio del genio civile e quello dell'intendente di finanza.

     Quando si tratti di concessioni di sua competenza, il prefetto sentito il consiglio di prefettura, se le opposizioni sono ritenute valide e tali da non potersi per esse far luogo alla concessione, respinge con motivato decreto la domanda, diversamente ordina che siano introdotte nel disciplinare le modificazioni che ritenesse necessarie, per potere poi emettere, previe le formalità di cui nel precedente articolo, il decreto di concessione motivato anche in riguardo alle fatte opposizioni.

     Quando si tratti di concessioni di competenza ministeriale, trascorso il termine per le opposizioni, se non ne furono presentate, invia col proprio parere gli atti tutti al Ministero delle finanze. Se furono presentate opposizioni, il prefetto invia gli atti col proprio parere, esteso anche alle opposizioni, al Ministero dei lavori pubblici il quale, sentito il proprio consiglio superiore nei riguardi tecnici, trasmette gli atti stessi col voto del consiglio e coi suoi apprezzamenti al Ministero delle finanze.

     Quando non vi siano opposizioni, il prefetto, prima di spedire gli atti, invita il richiedente ad eseguire il deposito della cauzione d'una annualità di canone, delle tasse di registro e di concessione governativa e d'una somma per le tasse e spese, ed a firmare il disciplinare, facendo riserva per le definitive determinazioni ministeriali.

 

          Art. 22. Parere del consiglio di Stato

     Il Ministero delle finanze chiede sulle domande di concessione e sulle opposizioni il parere del consiglio di Stato, e quindi per le concessioni che non possono essere accordate respinge con motivato decreto la domanda, per le altre mette il decreto di concessione, motivato anche in riguardo alle opposizioni, permettendo all'occorrenza l'invio del disciplinare al prefetto perché riformato, se e come verrà disposto, sia dal richiedente firmato.

     Tanto sul decreto ministeriale, come su quello prefettizio di cui all'art. 20, è dovuta la tassa di concessione governativa di cui al n. 25 della tariffa annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, all. F, in analogia all'art. 169, lett. n, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere pubbliche.

 

          Art. 23. Atto disciplinare

     L'atto disciplinare da stendersi su carta da bollo, ed al quale sono uniti la pianta della località ed i disegni delle opere autorizzate, deve indicare:

     1) Il cognome, nome e domicilio del concessionario;

     2) la località, la estensione e i confini dell'area concessa;

     3) l'uso pel quale l'area viene concessa;

     4) il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;

     5) il termine entro il quale il concessionario deve attuare la concessione e quello entro il quale deve aver compiute le opere che vengono autorizzate od imposte;

     6) la durata e la decorrenza della concessione;

     7) l'ammontare dell'annuo canone da pagarsi dal concessionario, il modo e la scadenza dei pagamenti;

     8) l'ammontare della cauzione;

     9) le condizioni particolari cui la concessione vien sottoposta nei riguardi tecnici, amministrativi e militari;

     10) le condizioni generali di ogni concessione, giusta quanto è prescritto dal successivo art. 26.

     La firma apposta dal concessionario all'atto disciplinare deve essere autenticata dal segretario della prefettura che riceve gli atti in forma pubblica amministrativa, con le norme e procedure sancite dall'art. 66 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, sul notariato.

 

          Art. 24. Registrazione dell'atto di concessione

     L'atto disciplinare corredato dai disegni deve essere col relativo decreto registrato, a spese del concessionario, entro 20 giorni da quello in cui il concessionario ha l'ufficiale avviso della ottenuta concessione, con la contemporanea riscossione della tassa d'autenticazione della firma del concessionario, a termini dell'art. 106 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2076, e dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430.

 

          Art. 25. Copia dell'atto disciplinare e del relativo decreto di concessione

     Al concessionario vien rilasciata copia autentica del decreto di concessione e del disciplinare coi relativi disegni.

     Una copia per uso amministrativo vien data dal prefetto all'intendente di finanza per la esazione del canone, ed un'altra al genio civile per la sorveglianza.

 

          Art. 26. Condizioni generali obbligatorie per ogni concessione

     Le concessioni contemplate nella presente seconda sezione sono tassativamente soggette alle condizioni generali indicate nel seguente capo III, i cui articoli devono considerarsi come testualmente trascritti nell'atto disciplinare.

 

Sezione III

DELLE LICENZE

 

          Art. 27. Oggetto delle licenze

     Le licenze possono accordarsi:

     a) per la erezione di stabilimenti balneari amovibili e di baracche o capannelle da bagni;

     b) per deposito di legname, legna, carbone, pietre od altre materie;

     c) per costruzione di galleggianti;

     d) per collocamento di bilance od altri ordigni pescherecci costituenti esercizio di piccola pesca fissa;

     e) per lo stanziamento nei porti di galleggianti fissi da servire per deposito di materiali, per bagni natanti o per usi diversi;

     f) per collocamento di corpi morti, di boe, o di qualsiasi altro apparecchio da ormeggio;

     g) pel collocamento di ponticelli stabili da servire da imbarco e sbarco di passeggeri, delle merci e dei materiali da zavorra;

     h) per l'impianto di ordigni occorrenti alla fabbricazione delle funi e delle reti;

     i) infine per ogni altro uso di breve durata o di poca importanza.

     Le licenze hanno la durata non superiore ad un anno e possono essere rinnovate.

 

          Art. 28. Usi di spiaggia senza concessione o licenza

     Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di ripari pei bagnanti, purché tali apparecchi siano tolti ed asportati dopo fatto il bagno.

 

          Art. 29. Istruttoria delle domande di licenza

     Le domande di licenza sono dal prefetto trasmesse all'ufficio del genio civile per esame e parere e perché compili lo schema delle condizioni e proponga il canone da imporsi al concessionario.

     Quando l'area da occuparsi fronteggi il caseggiato di un comune od anche un fabbricato privato fuori dell'abitato del comune, il prefetto chiede l'avviso del sindaco sulla concessione della località, sull'uso pel quale è stata chiesta e sulla durata della occupazione.

     Il sindaco informa della domanda il proprietario dell'edificio fronteggiante l'area chiesta in concessione od il suo rappresentante sul luogo, ed in mancanza anche di questi, provvede mediante affissione all'albo comunale. Entro dieci giorni dal predetto avviso e dalla accennata affissione, il sindaco fa conoscere al prefetto il suo parere, e, quando si abbiano opposizioni, il prefetto decide sentito il consiglio di prefettura.

     Quando non siano state mosse opposizioni alla domanda o le opposizioni siano ritenute infondate, il prefetto richiede sulla domanda stessa il parere dell'intendenza di finanza nei riguardi finanziari e sull'ammontare del canone.

 

          Art. 30. Rilascio della licenza

     Avuto il parere dell'intendente di finanza, quando non sorgano difficoltà che rendano necessaria una maggiore istruttoria, il prefetto rilascia la licenza dopo che il richiedente abbia depositata nella cassa demaniale la somma equivalente alla tassa di concessione governativa ed a quelle di registro per la concessione e per l'autenticazione, nonché all'ammontare dell'intero canone.

 

          Art. 31. Contenuto delle licenze

     Le licenze debbono indicare:

     a) il cognome, nome e domicilio del concessionario;

     b) il luogo, la estensione ed i confini dell'area concessa;

     c) l'uso pel quale l'area è stata concessa;

     d) il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;

     e) la durata delle concessioni e le condizioni speciali alla cui osservanza esse sono subordinate;

     f) l'ammontare del canone.

     La licenza deve poi contenere la dichiarazione che essa s'intende vincolata alla osservanza delle generali prescrizioni contenute nel presente regolamento.

     La licenza deve essere compilata su carta bollata e sottoscritta dal concessionario con autenticazione della sua firma a sensi dei precedenti art. 23 e 24.

     Ove occorra sono uniti alla licenza la pianta della località e i disegni delle opere autorizzate.

     Per la riscossione della tassa di concessione governativa sulle licenze è applicabile l'ultimo alinea del precedente art. 22.

 

          Art. 32. Sospensione o cessazione delle licenze

     Per ragioni di interesse o di ordine pubblico, il prefetto può in qualunque tempo sospendere la licenza o farla cessare ed ordinare quindi lo sgombero dell'area, facendolo eseguire di ufficio a carico del concessionario in caso di suo rifiuto, previo precetto intimato per mezzo di usciere o del messo comunale.

     Il concessionario non ha diritto a compenso o indennità di sorta, ma solamente ha diritto alla restituzione della quota del canone corrispondente al tempo pel quale non può più fruire della licenza.

 

          Art. 33. Copie della licenza

     Al concessionario è rilasciata a sue spese copia della licenza in carta bollata ed in forma autentica.

     Le copie della licenza all'ufficio del genio civile ed alla intendenza di finanza sono spedite in carta libera ad uso amministrativo.

 

Capo III

CONDIZIONI GENERALI PER OGNI CONCESSIONE

 

          Art. 34. Irresponsabilità dell'amministrazione

     La concessione s'intende fatta nei limiti dei diritti che competono al pubblico demanio, ed il concessionario deve tenere indenne l'amministrazione da ogni azione che potesse esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

 

          Art. 35. Restrizioni per le aree adiacenti

     La concessione s'intende limitata alle aree, alla durata, alle opere e loro uso, come risulta dal decreto, dal disciplinare e dai disegni che vi sono allegati.

     Con patti speciali può essere data al concessionario la facoltà di occupare in via affatto transitoria qualche piccola area di spiaggia o di lago, quando ciò sia riconosciuto indispensabile per eseguire le opere contemplate nella concessione.

 

          Art. 36. Scadenza delle concessioni

     Scaduto il termine della concessione, questa s'intende cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffidamento o costituzione in mora, e senza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

 

          Art. 37. Revocabilità delle concessioni

     La concessione è revocabile in ogni tempo dalla stessa autorità che l'ha accordata, ogni qualvolta ad esclusivo giudizio dell'autorità stessa, ciò sia richiesto da interesse pubblico, ed il concessionario non ha diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso della parte di canone corrispondente al tempo pel quale non può fruire della concessione.

 

          Art. 38. Prestazione della cauzione

     La cauzione deve essere prestata in denaro od in titoli di rendita pubblica, od in altri accettati nelle casse dello Stato all'atto della firma del disciplinare, a termini dell'art. 60 del regolamento di contabilità generale.

 

          Art. 39. Consegna delle aree concesse e decorrenza del termine della concessione

     Quando sia assolutamente indispensabile procedere ad una regolare consegna delle località concesse, questa vien fatta a cura del genio civile, ed il concessionario deve sostenerne le spese.

     Il tempo per la durata delle concessioni comincia a decorrere dalla data del decreto, salvo che diversamente sia stabilito dalle condizioni particolari o dal decreto stesso.

 

          Art. 40. Responsabilità del concessionario verso i terzi

     Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alla proprietà nell'esercizio della concessione.

 

          Art. 41. Vigilanza e servitù cui sono sottoposte le concessioni

     L'esercizio delle concessioni si intende particolarmente soggetto alle discipline e servitù in vigore per la polizia delle acque pubbliche.

     Il concessionario è obbligato ad osservare le regole e le prescrizioni che gli venissero imposte dalle competenti autorità nei riguardi dei servizi militari, doganali e daziari.

 

          Art. 42. Aree circostanti a quelle concesse

     Il concessionario non può stabilire alcuna servitù nelle zone attigue alla località concessagli, né arrecare impedimento agli usi pubblici ed al pubblico transito, salvo quanto è permesso dall'ultimo comma dell'art. 35.

 

          Art. 43. Vigilanza degli uffici del genio civile

     La costruzione di opere di natura stabile contemplate nella concessione è soggetta alla vigilanza degli uffici del genio civile.

     Gli uffici stessi nonché quelli di finanza invigilano anche perché siano osservate dal concessionario le condizioni e i limiti della concessione, e perché questa non abbia a prolungarsi abusivamente oltre il termine stabilito.

     In caso di abusi o di contravvenzioni i detti uffici ne riferiscono alle autorità competenti colle loro proposte.

 

          Art. 44. Divieto di cessione della concessione

     Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto, né in parte, la concessione, senza averne fatta preventiva domanda ed avere ottenuta l'autorizzazione della stessa autorità da cui ebbe la concessione.

 

          Art. 45. Decadenza della concessione per mancato pagamento di canone

     Ogni qualvolta il concessionario, nonostante gli inviti e gli atti che gli fossero fatti nei modi di legge, non abbia soddisfatto al pagamento di una rata od annualità di canone al sopraggiungere della scadenza della successiva rata o annualità, l'amministrazione demaniale può promuovere la dichiarazione di decadenza della concessione.

     Il concessionario decaduto incorre nella perdita della cauzione, ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che l'amministrazione avesse incontrati, e deve, entro il termine che gli vien fissato, rimettere e riconsegnare ogni cosa al pristino stato.

 

          Art. 46. Decadenza della concessione per inadempimento ed inosservanza di altri obblighi e patti della concessione

     Quante volte il concessionario contravvenga agli obblighi a lui derivanti dalla concessione, l'autorità concedente può dichiararlo decaduto dalla concessione.

     In tal caso il concessionario è soggetto alle stesse conseguenze di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

 

          Art. 47. Riduzione in pristino

     Al termine della concessione e nei casi di revoca, di decadenza o di rinunzia accettata dall'amministrazione, il concessionario deve a proprie spese, sotto pena della esecuzione di ufficio a di lui carico, rimettere e riconsegnare le aree al pristino stato, salvo che in seguito a sua domanda, l'amministrazione non creda di esonerarlo, nel caso le opere erette restano di proprietà dello Stato, ed il concessionario non ha diritto per esse a compensi od indennità di sorta.

 

          Art. 48. Spesa per la riconsegna delle aree concesse

     Sono a carico del concessionario le spese per la riconsegna delle aree concesse.