Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 31/10/2024 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Nuove disposizioni in ordine alla continuità delle attività scolastiche. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 |
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.615 - Ordinanza 31 ottobre 2024, n. 209.
Nuove disposizioni in ordine alla continuità delle attività scolastiche. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020.
(G.U. 7 dicembre 2024, n. 287)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visto l'art. 34 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, recante «Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 dell'8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonchè disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'art. 6, comma 2-ter e dell'art. 14, comma 3.1, del
Visto, in particolare, l'art. 13 della richiamata ordinanza n. 95 del 2020, rubricato «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici», (come modificato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 131 del 30 dicembre 2022 e 172 del 29 marzo 2024), alla stregua del quale:
«1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
2. La percentuale di cui al precedente comma è elevata al 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi finanziati ad uno stesso soggetto attuatore per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del SAL finale di ciascun intervento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d'arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del SAL finale.
4. I soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di edifici scolastici di cui occorre assicurare la continuità delle relative attività scolastiche, possono applicare la percentuale di cui al comma 2 alla somma complessiva dei relativi importi lavori, al fine di attuare soluzioni unitarie ottimizzandone i costi di realizzazione e gestione.
5. La somma complessiva derivante dall'applicazione del comma 4 può essere utilizzata in maniera unitaria, anche attraverso una pluralità di interventi, per la costruzione o la locazione di immobili o strutture temporanee a uso scolastico, per la rifunzionalizzazione ad uso scolastico di immobili di proprietà pubblica e, ove necessario, di immobili privati da assoggettare a locazione, per l'attrezzamento e il trasloco delle sedi scolastiche e per tutto quanto risulti necessario per assicurare la continuità delle attività scolastiche precedentemente ospitate negli immobili oggetto di tutti gli interventi di cui utilizzate le somme al comma 4.
6. Per addivenire all'accorpamento in un unico intervento delle somme di cui ai commi precedenti, i soggetti attuatori dovranno predisporre e consegnare all'USR un cronoprogramma unitario contenente le fasi di intervento e i trasferimenti della popolazione scolastica, in grado di dimostrare la fattibilità della realizzazione di un'unica struttura provvisoria e quindi la correttezza della programmazione lavori»;
Considerato che, per la diversità di fondi messi a disposizione della ricostruzione (a titolo esemplificativo nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR relativi ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, c.d. Fondo PNC area sisma) sussistono edifici scolastici che sebbene danneggiati dai terremoti susseguitisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati ricostruiti o ripristinati, ovvero sono in corso o devono avere inizio i lavori agli stessi scopi finalizzati, attraverso finanziamenti provenienti da fondi non direttamente imputabili al Commissario straordinario;
Ritenuto, tuttavia, opportuno chiarire che la facoltà prevista dai commi 4 e 5 del richiamato art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, trovi applicazione anche con riferimento a tutte le scuole danneggiate a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, ancorchè non direttamente oggetto di erogazione di finanziamenti da parte del Commissario straordinario;
Ritenuto, altresì, che tale opzione garantisce la piena continuità delle attività scolastiche di tutte le attività collaterali alle stesse connesse e in diretta esecuzione con il fondamentale diritto allo studio sancito dall'art. 34 della Costituzione;
Considerato che, per gli interventi previsti dai richiamati commi 4 e 5 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, è necessario garantire la massima rapidità dei relativi affidamenti e delle conseguenti esecuzioni, al fine di non rallentare i più rilevanti lavori di ricostruzione o ripristino delle sedi principali degli edifici scolastici;
Ritenuto opportuno che - nelle ipotesi di interventi soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici - sia possibile procedere con modalità semplificate e accelerate rispetto a quelle previste dal medesimo codice;
Ritenuto, pertanto, che occorre esercitare i poteri di deroga previsti dall'art. 2, comma 2, del
Considerato di dover stabilire per i soggetti la facoltà di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:
affidamento diretto di contratti di servizi e forniture, ivi compresi quelli relativi a servizi di ingegneria e architettura e all'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del
affidamento diretto di contratti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione;
procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del
Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
Visti l'art. 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire una piena continuità delle attività scolastiche e di tutte le attività alle stesse connesse, al fine di procedere ad una più rapida ricostruzione e ripristino degli edifici danneggiati e riparazione del tessuto sociale connesso alla crescita formativa degli studenti secondo quanto stabilito dall'art. 34 della Costituzione;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;
Dispone:
Art. 1. Nuove disposizioni in ordine alla continuità delle attività scolastiche. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020
1. All'art. 13, comma 5, della
«in immobili danneggiati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016. Qualora gli interventi previsti dal presente comma rientrino nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al
(i) affidamento diretto di contratti di servizi e forniture, ivi compresi quelli relativi a servizi di ingegneria e architettura e all'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del
(ii) affidamento diretto di contratti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione;
(iii) procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2936