§ 17.2.615 - Ordinanza 31 ottobre 2024, n. 209.
Nuove disposizioni in ordine alla continuità delle attività scolastiche. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:31/10/2024
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Nuove disposizioni in ordine alla continuità delle attività scolastiche. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020
Art. 2.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.615 - Ordinanza 31 ottobre 2024, n. 209.

Nuove disposizioni in ordine alla continuità delle attività scolastiche. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020.

(G.U. 7 dicembre 2024, n. 287)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

     Visto l'art. 34 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

     Vista l'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, recante «Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 dell'8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonchè disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'art. 6, comma 2-ter e dell'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici»;

     Visto, in particolare, l'art. 13 della richiamata ordinanza n. 95 del 2020, rubricato «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici», (come modificato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 131 del 30 dicembre 2022 e 172 del 29 marzo 2024), alla stregua del quale:

     «1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

     2. La percentuale di cui al precedente comma è elevata al 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi finanziati ad uno stesso soggetto attuatore per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del SAL finale di ciascun intervento.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d'arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del SAL finale.

     4. I soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di edifici scolastici di cui occorre assicurare la continuità delle relative attività scolastiche, possono applicare la percentuale di cui al comma 2 alla somma complessiva dei relativi importi lavori, al fine di attuare soluzioni unitarie ottimizzandone i costi di realizzazione e gestione.

     5. La somma complessiva derivante dall'applicazione del comma 4 può essere utilizzata in maniera unitaria, anche attraverso una pluralità di interventi, per la costruzione o la locazione di immobili o strutture temporanee a uso scolastico, per la rifunzionalizzazione ad uso scolastico di immobili di proprietà pubblica e, ove necessario, di immobili privati da assoggettare a locazione, per l'attrezzamento e il trasloco delle sedi scolastiche e per tutto quanto risulti necessario per assicurare la continuità delle attività scolastiche precedentemente ospitate negli immobili oggetto di tutti gli interventi di cui utilizzate le somme al comma 4.

     6. Per addivenire all'accorpamento in un unico intervento delle somme di cui ai commi precedenti, i soggetti attuatori dovranno predisporre e consegnare all'USR un cronoprogramma unitario contenente le fasi di intervento e i trasferimenti della popolazione scolastica, in grado di dimostrare la fattibilità della realizzazione di un'unica struttura provvisoria e quindi la correttezza della programmazione lavori»;

     Considerato che, per la diversità di fondi messi a disposizione della ricostruzione (a titolo esemplificativo nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR relativi ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, c.d. Fondo PNC area sisma) sussistono edifici scolastici che sebbene danneggiati dai terremoti susseguitisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati ricostruiti o ripristinati, ovvero sono in corso o devono avere inizio i lavori agli stessi scopi finalizzati, attraverso finanziamenti provenienti da fondi non direttamente imputabili al Commissario straordinario;

     Ritenuto, tuttavia, opportuno chiarire che la facoltà prevista dai commi 4 e 5 del richiamato art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, trovi applicazione anche con riferimento a tutte le scuole danneggiate a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, ancorchè non direttamente oggetto di erogazione di finanziamenti da parte del Commissario straordinario;

     Ritenuto, altresì, che tale opzione garantisce la piena continuità delle attività scolastiche di tutte le attività collaterali alle stesse connesse e in diretta esecuzione con il fondamentale diritto allo studio sancito dall'art. 34 della Costituzione;

     Considerato che, per gli interventi previsti dai richiamati commi 4 e 5 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, è necessario garantire la massima rapidità dei relativi affidamenti e delle conseguenti esecuzioni, al fine di non rallentare i più rilevanti lavori di ricostruzione o ripristino delle sedi principali degli edifici scolastici;

     Ritenuto opportuno che - nelle ipotesi di interventi soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici - sia possibile procedere con modalità semplificate e accelerate rispetto a quelle previste dal medesimo codice;

     Ritenuto, pertanto, che occorre esercitare i poteri di deroga previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e disporre una deroga specifica al disposto dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 con esclusivo riferimento ai suddetti interventi;

     Considerato di dover stabilire per i soggetti la facoltà di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:

     affidamento diretto di contratti di servizi e forniture, ivi compresi quelli relativi a servizi di ingegneria e architettura e all'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione;

     affidamento diretto di contratti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione;

     procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; specificando altresì che l'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento debba contenere anche l'indicazione dei soggetti che erano stati invitati a presentare la propria offerta;

     Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e a maggior ragione l'applicazione di modalità semplificate di affidamento (quali a titolo esemplificativo l'utilizzo dello strumento della procedura negoziata senza bando) non ostano ai principi stabiliti dal legislatore eurounitario nelle direttive vigenti in materia di contrattualistica pubblica e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

     Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire una piena continuità delle attività scolastiche e di tutte le attività alle stesse connesse, al fine di procedere ad una più rapida ricostruzione e ripristino degli edifici danneggiati e riparazione del tessuto sociale connesso alla crescita formativa degli studenti secondo quanto stabilito dall'art. 34 della Costituzione;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Nuove disposizioni in ordine alla continuità delle attività scolastiche. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020

     1. All'art. 13, comma 5, della Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 172 del 29 marzo 2024, le parole «negli immobili oggetto di tutti gli interventi di cui utilizzate le somme al comma 4.» sono sostituite dalle seguenti:

     «in immobili danneggiati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016. Qualora gli interventi previsti dal presente comma rientrino nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:

     (i) affidamento diretto di contratti di servizi e forniture, ivi compresi quelli relativi a servizi di ingegneria e architettura e all'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione;

     (ii) affidamento diretto di contratti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione;

     (iii) procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2936