§ 5.1.188 - L.R. 25 settembre 2024, n. 16.
Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/09/2024
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
Art. 2.  Modificazione all'articolo 296 della L.R. 11/2015.
Art. 3.  Modificazioni all'articolo 297 della L.R. 11/2015.
Art. 4.  Modificazione alla L.R. 11/2015.
Art. 5.  Modificazione e integrazione all'articolo 298 della L.R. 11/2015.
Art. 6.  Integrazione al CAPO II, TITOLO IV - PARTE II, della L.R. 11/2015.
Art. 7.  Modificazione all'articolo 299 della L.R. 11/2015.
Art. 8.  Modificazioni all'articolo 300 della L.R. 11/2015.
Art. 9.  Modificazione all'articolo 302 della L.R. 11/2015.
Art. 10.  Modificazione all'articolo 303 della L.R. 11/2015.
Art. 11.  Integrazione al Capo II, Titolo IV - Parte II, della L.R. 11/2015.
Art. 12.  Integrazione al Capo II, Titolo IV - Parte II, della L.R. 11/2015.
Art. 13.  Modificazione alla L.R. 11/2015.
Art. 14.  Integrazione al Capo I, Titolo VII - Parte II, della L.R. 11/2015.
Art. 15.  Modificazioni all'articolo 407 della L.R. 11/2015.
Art. 16.  Integrazione all'articolo 408 della L.R. 11/2015.
Art. 17.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 5.1.188 - L.R. 25 settembre 2024, n. 16.

Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

(B.U. 2 ottobre 2024, n. 50 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

1. Alla denominazione del CAPO I, TITOLO IV - PARTE II, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), le parole: "delle famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "della famiglia".

 

     Art. 2. Modificazione all'articolo 296 della L.R. 11/2015.

1. L'articolo 296 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 296

(Riconoscimento e valorizzazione della famiglia)

1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dallo Statuto, dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce la famiglia quale unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, per cui deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il proprio ruolo nella collettività.

2. La Regione valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.

3. La Regione promuove la natalità e la lotta all'inverno demografico come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

4. La Regione, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, dell'abitare, della salute, della tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione, della formazione e del credito e di tutti gli ambiti in cui la famiglia deve essere sostenuta.

5. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.

6. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con il presente Titolo si propone di:

a) valorizzare le funzioni sociali e educative della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di reciproca accoglienza e mutuo rispetto tra uomo e donna e di solidarietà tra tutti i componenti;

b) riconoscere e sostenere le funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;

c) promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari e tutelarne i componenti, incluse le famiglie monoparentali;

d) riconoscere l'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;

e) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti alla separazione o al divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;

f) tutelare e promuovere la vita umana fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, promuovendo l'offerta, per le famiglie, e in particolare per i genitori, di sostegni sociali ed economici, nonché un contesto socio-culturale idoneo a favorire interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza, in attuazione e nel rispetto della normativa nazionale vigente, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;

g) tutelare il diritto di ogni minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;

h) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti umani, psicologici, sociali, relazionali e culturali;

i) promuovere una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;

j) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;

k) promuovere e sostenere la genitorialità, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alle famiglie separate, a quelle con persone anziane o con disabilità e alle altre famiglie con fragilità, privilegiando la protezione e il recupero del nucleo familiare e relegando il collocamento dei figli minori fuori famiglia ai soli casi in cui qualsiasi altra soluzione sia impraticabile e comunque limitandolo al tempo strettamente necessario, anche mediante costante monitoraggio e ricerca di soluzioni alternative;

l) riconoscere il valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, delle persone anziane e delle persone con disabilità;

m) realizzare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale amico della famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;

n) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;

o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica e/o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;

p) promuovere nel territorio sportelli informativi, gestiti in collaborazione con le associazioni familiari di volontariato e/o di promozione sociale, capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori;

q) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant'altro possa servire a dimostrare che l'Umbria è una Regione che valorizza e sostiene la famiglia;

r) promuovere e sostenere, anche mediante l'erogazione di contributi, l'accesso dei minori alle attività sportive;

s) promuovere il coinvolgimento di tutte le organizzazioni presenti sul territorio per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere della famiglia;

t) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;

u) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione e dei servizi erogati dai diversi attori, nonché la verifica dell'impatto delle politiche familiari nel territorio.".

 

     Art. 3. Modificazioni all'articolo 297 della L.R. 11/2015.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 297 della L.R. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 296, promuove e tutela la famiglia, in particolare, attraverso: ".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 297 della L.R. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"e) la predisposizione di programmi per la famiglia nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle persone con disabilità, delle persone anziane e non autosufficienti;".

3. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 297 della L.R. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"j) l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro e del lavoro agile, e promuovendo politiche di welfare aziendale con appositi programmi ed incentivi nell'ambito della programmazione regionale;".

 

     Art. 4. Modificazione alla L.R. 11/2015.

1. Alla denominazione del CAPO II, TITOLO IV - PARTE II, della L.R. 11/2015, le parole: "le famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "la famiglia".

 

     Art. 5. Modificazione e integrazione all'articolo 298 della L.R. 11/2015.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 298 della L.R. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Titolo, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede con i servizi, anche di mediazione familiare, quali strumenti di supporto qualificato a cui, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, possono liberamente rivolgersi coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con riguardo agli interessi dei figli minori. La Regione, in particolare, provvede: ".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 298 della L.R. 11/2015 è aggiunto il seguente:

"5-bis. La Regione riconosce altresì la priorità educativa dei genitori e la loro libertà di scelta in materia di cura ed educazione dei propri figli.".

 

     Art. 6. Integrazione al CAPO II, TITOLO IV - PARTE II, della L.R. 11/2015.

1. Dopo l'articolo 298 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"Art. 298 bis. (Interventi a sostegno della natalità)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni a sostegno della natalità di cui all'articolo 296, comma 3, promuove interventi di supporto economico una tantum per la famiglia, alla nascita di un figlio, per fronteggiare l'incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato nei primi dodici mesi di vita del bambino. Gli interventi sono realizzati dalla Regione stessa.

2. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Regione, inoltre:

a) provvede al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età);

b) favorisce le attività dei consultori familiari, anche per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà per prevenire l'interruzione volontaria di gravidanza, con supporti adeguati secondo la normativa nazionale, e l'abbandono alla nascita, nonché per favorire l'ascolto e il sostegno dei genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psico-fisica delle donne e delle persone vittime di violenza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono previsti anche per la famiglia adottiva e affidataria.

4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui al presente articolo.

5. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 312-quinquies, con propria deliberazione stabilisce i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico di cui al presente articolo.

 

     Art. 298 ter. (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori)

1. La Regione, al fine di promuovere misure concrete di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori, istituisce il "Fondo regionale per il sostegno dei figli orfani di entrambi i genitori".

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.

3. Hanno diritto ad accedere al Fondo di cui al comma 1 attraverso la concessione di un contributo una tantum, nel primo anno dall'evento, i figli orfani di entrambi i genitori in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a ventotto anni;

b) genitori residenti, da almeno due anni al momento del decesso, in uno dei comuni della regione;

c) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE, non superiore ai limiti indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, annualmente disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, l'entità del contributo, i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo di cui al comma 3.".

 

     Art. 7. Modificazione all'articolo 299 della L.R. 11/2015.

1. Il comma 2 dell'articolo 299 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, secondo un modello di presa in carico, mediante le articolazioni delle aziende unità sanitarie locali, compresi i consultori familiari, nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), garantisce:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) l'assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle aziende unità sanitarie locali e dai consultori familiari;

c) la tutela della salute della donna e del concepito;

d) l'informazione relativa a:

1. questioni concernenti la fertilità, l'infertilità e la sterilità di coppia;

2. le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, nonché l'attività di orientamento verso i centri che praticano quest'ultima e il raccordo operativo con gli stessi;

e) l'informazione relativa a questioni concernenti l'adozione o l'affidamento familiare, nonché l'attività di orientamento, di sostegno psicologico e pratico nelle procedure necessarie ad ottenere l'adozione o l'affidamento familiare;

f) l'informazione completa a favore della maternità e paternità responsabile.".

 

     Art. 8. Modificazioni all'articolo 300 della L.R. 11/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 300 della L.R. 11/2015 le parole: ", tra i quali l'elevato numero dei figli," sono sostituite dalle seguenti: ", anche in relazione al numero dei componenti, ".

2. Al comma 4 dell'articolo 300 della L.R. 11/2015 le parole: "di disagio" sono sostituite dalle seguenti: "di maggior carico familiare".

3. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 300 della L.R. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"d) modificazione della composizione della famiglia;".

 

     Art. 9. Modificazione all'articolo 302 della L.R. 11/2015.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 302 della L.R. 11/2015 dopo la parola: "attua" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della L.R. 23/2003,".

 

     Art. 10. Modificazione all'articolo 303 della L.R. 11/2015.

1. Il comma 2 dell'articolo 303 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia. Sostiene e supporta la continuità del percorso scolastico, in particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche mediante contributi diretti alle famiglie, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza.".

 

     Art. 11. Integrazione al Capo II, Titolo IV - Parte II, della L.R. 11/2015.

1. Dopo l'articolo 306 della L.R. 11/2015 è inserito il seguente:

"Art. 306 bis. (Riconoscimento del lavoro di cura familiare e caregiver familiare)

1. La Regione promuove la solidarietà familiare e riconosce e valorizza l'attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, secondo il progetto individualizzato e personalizzato e con particolare riferimento alle attività previste nel programma assistenziale personalizzato di cui all'articolo 324.".

 

     Art. 12. Integrazione al Capo II, Titolo IV - Parte II, della L.R. 11/2015.

1. Dopo l'articolo 312 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"Art. 312 bis. (Centri per la famiglia)

1. La Regione promuove, presso i comuni associati in Zone sociali di cui all'articolo 268-bis, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per la famiglia, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di:

a) promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;

b) sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare;

c) fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inserite o collegate nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali;

d) sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei figli;

e) favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni;

f) promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa;

g) promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;

h) offrire opportunità di qualificazione del tempo libero per l'intera famiglia;

i) migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie.

2. Le attività svolte dai Centri per la famiglia sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.

3. Nei Centri per la famiglia possono essere realizzate, in collaborazione con gli altri soggetti del territorio, a seconda delle specifiche competenze richieste, prioritariamente attività riconducibili alle aree:

a) dell'informazione;

b) del sostegno alla genitorialità, anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;

c) dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie;

d) più specificamente rivolte a rispondere ad esigenze peculiari di ciascun contesto territoriale e che possono integrare i servizi di base, quali le attività di animazione per bambini e adulti, sostegno allo studio, attività ludiche, laboratori di lettura, attività di supporto per le adozioni nazionali in collaborazione con gli enti preposti, supporto all'avvio dell'affidamento familiare, attività di formazione e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, promozione di gruppi di auto/mutuo aiuto e messa a disposizione dei propri spazi per attività di competenza dei servizi sociali e sanitari del territorio.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 312 ter. (Fattore famiglia)

1. È istituito il fattore famiglia dell'Umbria quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia previsti nel presente Capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per fattore famiglia un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo dello stesso D.P.C.M. 159/2013, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine di individuare le modalità di accesso alle prestazioni.

3. Le attività relative alla determinazione dell'indicatore di cui al presente articolo e alla sua applicazione sono espletate all'interno delle strutture regionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del fattore famiglia, individuando inizialmente una misura economica alla quale applicare in via sperimentale tale strumento integrativo di definizione delle condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali nonché attenendosi prioritariamente ai seguenti elementi:

a) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 e condizioni come la presenza di un mutuo dell'abitazione principale;

b) presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al D.P.C.M. 159/2013;

c) presenza di un disagio psico-fisico nei componenti del nucleo familiare, riconosciuto e certificato dal servizio sanitario regionale;

d) composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'età dei figli e alla presenza di figli minori, nonché allo stato di famiglia monogenitoriale;

e) introduzione del criterio preferenziale collegato all'anzianità di residenza nella regione.

 

     Art. 312 quater. (Dipartimento per la famiglia e Distretto famiglia)

1. È istituito, presso la Direzione regionale Salute e Welfare, il Dipartimento per la famiglia, con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all'articolo 312-quinquies.

2. Il Dipartimento opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. La Regione favorisce la realizzazione dei Distretti famiglia, quali aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, all'interno dei quali attori locali, diversi per ambiti di attività e finalità, sviluppano azioni di partenariato e di co-progettazione, come previsto dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia.

4. I Distretti famiglia, in particolare, consentono:

a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;

b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;

c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

5. Il Dipartimento per la famiglia di cui al comma 1 si avvale di un Tavolo di consultazione composto da:

a) l'assessore regionale competente che lo presiede, o un suo delegato;

b) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia, o un suo delegato;

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

d) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende unità sanitarie locali;

e) quattro rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale di cui all'articolo 341;

f) tre rappresentanti delle Zone sociali dell'Umbria;

g) tre rappresentanti del mondo istituzionale e delle realtà economiche, culturali, educative e ambientali.

6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso e rimborso spese.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità di istituzione dei Distretti famiglia di cui al comma 3, nonché individua modalità e condizioni di adesione ai Distretti medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati, stabilisce altresì i criteri e le modalità di istituzione del Dipartimento per la famiglia di cui al comma 1.

8. Con la medesima deliberazione di cui al comma 7 la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Tavolo di consultazione di cui al comma 5 e i criteri di designazione, secondo un criterio di rotazione, dei rappresentanti di cui al comma 5, lettere e), f) e g), ed individua la struttura regionale di supporto dello stesso.

 

     Art. 312 quinquies. (Piano triennale degli interventi per la famiglia)

1. Il Piano triennale degli interventi per la famiglia definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui all'articolo 296.

2. Nel Piano, in particolare, sono indicati:

a) gli obiettivi generali e programmatici da perseguire, nonché l'analisi dei fabbisogni nel territorio regionale;

b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;

c) le strutture regionali coinvolte;

d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.

3. La Giunta regionale, acquisite e valutate le osservazioni e le proposte del Dipartimento per la famiglia di cui all'articolo 312-quater, adotta il Piano di cui al comma 1 e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.".

 

     Art. 312 sexies. (Valutazione d'impatto familiare)

1. La Regione promuove la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

3. a valutazione d'impatto familiare implica:

a) l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra condizione economica e composizione del nucleo familiare;

b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia;

c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi.

4. La Regione promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali di cui alla L.R. 20/2008.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.".

 

     Art. 13. Modificazione alla L.R. 11/2015.

1. Alla denominazione del CAPO I, TITOLO VII - PARTE II, della L.R. 11/2015 dopo le parole: "Banche del tempo" sono inserite le seguenti: ", tempi della città".

 

     Art. 14. Integrazione al Capo I, Titolo VII - Parte II, della L.R. 11/2015.

1. Dopo l'articolo 341 della L.R. 11/2015 è inserito il seguente:

"Art. 341 bis. (Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale ove sono iscritti gli organismi di cui all'articolo 341 che ne facciano richiesta.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco di cui al comma 1.".

 

     Art. 15. Modificazioni all'articolo 407 della L.R. 11/2015.

1. Il comma 5 dell'articolo 407 della L.R. 11/2015 è abrogato.

2. Il comma 6 dell'articolo 407 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato d'attuazione degli interventi per la famiglia di cui al Capo II, Titolo IV - Parte II, contenente dati e informazioni di dettaglio, riguardanti in particolare:

a) gli interventi a sostegno della natalità, di cui all'articolo 298-bis;

b) il fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori, di cui all'articolo 298-ter;

c) gli interventi in favore delle famiglie vulnerabili, di cui all'articolo 300;

d) gli interventi in favore delle famiglie in condizione di grave disagio, di cui all'articolo 301;

e) gli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, ai sensi dell'articolo 302;

f) le attività svolte dai centri per la famiglia istituiti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 312-bis;

g) l'attuazione del fattore famiglia dell'Umbria, di cui all'articolo 312-ter.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 407 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale collaborano ai fini della migliore valutazione del presente articolo.

6-ter. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sul presente articolo e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.".

 

     Art. 16. Integrazione all'articolo 408 della L.R. 11/2015.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 408 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298-bis si provvede con le risorse finanziarie già previste alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026 pari a euro 860.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

4-ter. Per gli esercizi finanziari successivi l'entità della spesa di cui al comma precedente è determinata con la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4-quater. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298-ter è autorizzata, a decorrere dal 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026. La spesa trova copertura per gli anni 2025 e 2026 nella riduzione di pari importo della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l."), alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1, del bilancio di previsione 2024-2026.".

 

     Art. 17. Disposizioni finali e transitorie.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) stabilisce, successivamente entro il mese di marzo di ogni anno, i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico per il sostegno della natalità di cui all'articolo 298-bis, comma 5, della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge;

b) disciplina, successivamente ogni anno, le modalità di gestione del Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori di cui all'articolo 298-ter, comma 4, della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge;

c) disciplina l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 312-bis, comma 4 della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge, in ordine all'istituzione dei Centri per la famiglia;

d) stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del Fattore famiglia di cui all'articolo 312-ter, comma 4 della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge;

e) stabilisce criteri e modalità di istituzione dei Distretti famiglia, nonché individua modalità e condizioni di adesione ai Distretti medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati, stabilisce altresì, i criteri e le modalità di istituzione del Dipartimento per la famiglia, secondo quanto previsto all'articolo 312-quater, comma 7 della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge;

f) disciplina le modalità di funzionamento del Tavolo di consultazione, i criteri di designazione dei rappresentanti del Tavolo stesso, nonché individua la struttura regionale di supporto, secondo quanto previsto all'articolo 312-quater, comma 8 della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge;

g) disciplina i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie di cui all'articolo 341-bis, comma 2 della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge.

2. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, per l'approvazione, il primo Piano triennale degli interventi per la famiglia di cui all'articolo 312-quinquies della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge.

3. Il contributo una tantum relativo al Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori di cui all'articolo 298-ter della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge, viene erogato anche ai figli divenuti orfani di entrambi i genitori prima dell'entrata in vigore della presente legge e con gli stessi criteri, modalità e termini previsti dal medesimo articolo 298-ter.