§ 56.6.512 - D.M. 28 giugno 2024, n. 127.
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:28/06/2024
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 4.  Scopi specifici di utilizzabilità
Art. 5.  Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni
Art. 6.  Sistema di Gestione
Art. 7.  Monitoraggio
Art. 8.  Norme transitorie e finali
Art. 9.  Abrogazioni


§ 56.6.512 - D.M. 28 giugno 2024, n. 127.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

(G.U. 11 settembre 2024, n. 213)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», e che «i criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto»;

     Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali;

     Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

     Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

     Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152 recante «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'art. 7 che disciplina il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento;

     Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, che possiede un effettivo valore economico, che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

     Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente;

     Considerato che dal monitoraggio degli effetti del decreto è emersa l'opportunità di apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente, giungendo alla redazione di un nuovo testo con conseguente abrogazione del precedente;

     Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del 15 dicembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2024;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 21 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

     2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonchè le seguenti:

     a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;

     b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;

     c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

     d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

     e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

     f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;

     g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

     h) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

     i) «dichiarazione di conformità»: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;

     l) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

     1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

 

     Art. 4. Scopi specifici di utilizzabilità

     1. L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.

 

     Art. 5. Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

     1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonchè della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

     2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

     4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

 

     Art. 6. Sistema di Gestione

     1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 7. Monitoraggio

     1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali

     1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonchè le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.

     2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.

     3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

     4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.

     5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 9. Abrogazioni

     1. Il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3320

 

     ALLEGATI