Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 08/03/2024 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 |
Art. 2. Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 |
Art. 3. Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 |
Art. 4. Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 |
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 56.6.506 - D.Lgs. 8 marzo 2024, n. 46.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
(G.U. 8 aprile 2024, n. 82)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
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Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo Protocollo del 1978, ratificata con
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della salute, della difesa e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al Titolo I del
1. Al
a) articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «e le acque reflue» sono sostituite dalle seguenti: «, le acque reflue e i sedimenti»;
2) alla lettera m), dopo le parole: «corso del viaggio» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, sulla base del metodo di calcolo previsto dal
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «ad esclusione delle navi» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle» e dopo le parole: «navi militari e da guerra,» sono inserite le seguenti: «delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma l, lettera a)» sono inserite le seguenti: «aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate»;
3) il comma 4 è abrogato.
Art. 2. Modifiche al Titolo II del
1. Al
a) all'articolo 4:
1) al comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I gestori dei suddetti impianti possono sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al titolo II e al Titolo III della Parte quarta del
2) al comma 5, le parole: «sicurezza e di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del
2) al comma 4, le parole: «predispone lo studio» sono sostituite dalle seguenti: «svolge le attività», le parole: «all'articolo 19 della Parte Seconda» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,» e la parola: «acquisisce» è sostituita dalla seguente: «provvede ad»;
3) al comma 5, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «L'Autorità competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorità marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.».
Art. 3. Modifiche al Titolo III del
1. Al
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, alinea, le parole: «all'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità marittima» e le parole: «o al soggetto da questa indicato» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità marittima»;
3) al comma 6, le parole: «all'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità marittima»;
b) all'articolo 7, comma 5, all'alinea, le parole: «L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità marittima»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «dall'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima»;
2) al comma 6, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima,»;
3) al comma 8, le parole: «le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorità marittime,» e le parole: «in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonchè, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti»;
4) al comma 9, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 2, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità marittima» e dopo le parole: «il porto» sono aggiunte le seguenti: «di conferimento»;
2) al comma 4, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime».
Art. 4. Modifiche al Titolo IV del
1. Al
a) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attività ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «nei propri porti» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti nazionali»;
c) all'articolo 13, comma 2, all'alinea, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime».;
d) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime»;
e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.