Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 04/09/2024 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 34.1.72 - D.P.R. 4 settembre 2024, n. 140.
Regolamento recante adeguamento e coordinamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
(G.U. 2 ottobre 2024, n. 231)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
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Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
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Visto il decreto del Ministro della difesa 26 luglio 2022, recante «Modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024;
Udito il parere numero 604/2024 del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 250:
1) al comma 3, le parole: «degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, Libro IV, Titolo IX, capo I, Sezione I)», sono sostituite dalle seguenti: «delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
2) al comma 4:
2.1) le parole: «il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono»;
2.2) dopo le parole: «dei requisiti di cui al comma 5 e individuati», sono inserite le seguenti: «, con modalità preventivamente concordate fra le associazioni stesse,»;
2.3) le parole: «il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano»;
3) al comma 5, le parole: «previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, Titolo IX, Capo III e al Libro IV del presente regolamento, Titolo IX, Capo I», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice»;
4) al comma 7, lettera d), le parole: «sulla rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sull'esercizio dell'attività sindacale in ambito militare»;
b) all'articolo 316, comma 2:
1) le parole: «L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) può» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.»;
c) all'articolo 321, comma 1, lettera a), le parole: «ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella» sono sostitute dalle seguenti: «alle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice che secondo i rispettivi statuti abbiano competenza areale sulla»;
d) all'articolo 344, al comma 1, la lettera c.1) è sostituita dalla seguente:
«c.1) di numero pari, variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative, ai sensi dell'articolo 1478 del codice. Il membro rappresentante delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è scelto dalle articolazioni periferiche delle APCSM di cui all'articolo 321, comma 1, nell'ambito di un bacino di nominativi comunicati dalle associazioni, nel rispetto del principio di rotazione quadrimestrale secondo l'ordine di rappresentatività dell'associazione di riferimento. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna associazione rappresentativa comunica a ognuno degli organismi di cui all'articolo 321, comma 1, il nominativo di un militare per ogni categoria del servizio permanente. Il bacino di personale così individuato resta valido per il triennio di riferimento del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478 del codice»;
e) all'articolo 372:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In sede locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle organizzazioni territoriale, addestrativa, forestale, ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composte da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati.»;
2) al comma 2, lettera c), le parole: «dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel Comando generale»;
3) al comma 3, lettera c), le parole: «dal Consiglio centrale della rappresentanza -sezione carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio»;
4) al comma 4, le parole: «della commissione» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni commissione»;
5) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l'attività della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentatività dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice.»;
6) i commi 6 e 7 sono abrogati;
f) all'articolo 396, comma 3, le parole: «far parte della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «essere designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. A tal fine: a) entro il 15 ottobre di ogni anno le associazioni rappresentative comunicano allo Stato maggiore della Forza armata di riferimento il nominativo di due militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della lettera a) del presente comma. In caso di mancata indicazione dei militari da parte delle associazioni rappresentative nel termine previsto dalla lettera a), gli Stati maggiori di Forza armata procedono alla nomina di tutti i membri di cui al comma 2, lettera b), individuali fra coloro che ne riuniscono i requisiti»;
g) all'articolo 405, comma 2, le parole: «al COCER interforze» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
h) all'articolo 414, comma 1, lettera c):
1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare e» sono soppresse;
2) dopo le parole: «i rappresentanti», sono inserite le seguenti: «delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 1477 del codice»;
i) all'articolo 470, comma 2:
1) le parole: «Gli organi centrali di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «del personale civile della difesa»;
3) dopo le parole: «sono sentite» sono aggiunte le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice»;
l) all'articolo 473, comma 1:
1) le parole: «sentito l'organismo di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «del personale civile»;
m) all'articolo 751, comma 1, lettera a):
1) al numero 11, dopo le parole: «adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale», sono inserite le seguenti: «non consentite ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»;
2) al numero 12, dopo le parole: «svolgimento di attività sindacale» sono inserite le seguenti: «non consentita ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»;
3) al numero 13, al termine del periodo, sono inserite le seguenti parole: «, con esclusione delle riunioni di cui all'articolo 1480-bis del codice nei limiti consentiti»;
4) dopo il numero 13), è inserito il seguente:
«13-bis) realizzazione o diffusione di documentazione audiovisiva dell'attività svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione con modalità tali da compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o delle attività operative svolte al loro interno, ovvero comunicazione all'esterno, senza il consenso dell'interessato, di dati personali dei partecipanti;»;
5) il numero 45 è sostituito dal seguente:
«45) trattazione presso le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di materie non consentite dall'articolo 1476-ter, comma 3, del codice, e, in relazione alle medesime materie, invio o rilascio di comunicazioni o dichiarazioni alla stampa, a organi di informazione o ad altre piattaforme di divulgazione di massa;»;
6) i numeri 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 sono soppressi;
7) dopo il numero 52, sono inseriti i seguenti:
«52-bis) svolgimento di attività professionale a carattere sindacale in violazione delle prescrizioni del libro quarto, titolo IX, capo III, del codice;
52-ter) assunzione di cariche elettive in associazioni professionali a carattere sindacale tra militari in presenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice;»;
8) i numeri 53, 54 e 55 sono soppressi;
n) gli articoli da 870 a 936 e l'articolo 939 sono abrogati;
o) al libro quarto, titolo IX:
1) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati»;
2) la rubrica della sezione X del capo I, è sostituita dalla seguente: «Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,n. 3996