Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 25/11/2022 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare |
Art. 2. Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 46.8.670 - D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206.
Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.
(G.U. 13 gennaio 2023, n. 10)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d), della
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera e), della
Visto l'articolo 16, comma 2, della
Visto l'articolo 16, comma 6, della
Visto il
Visto l'articolo 46 del
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al
a) all'articolo 2:
1) alla lettera A):
1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;
1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e forestali» sono soppresse;
1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze e»;
2) la lettera B) è sostituita dalla seguente:
«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della
4) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.2) al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»;
1.3) il terzo periodo è soppresso;
2) al comma 1-bis:
2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ipotesi»;
2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le seguenti: «, rispettivamente,»;
2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
3) al comma 2:
3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonchè delle» sono sostituite dalla seguente: «le»;
3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.»;
5) al comma 4:
5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»;
5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle seguenti: «le rispettive delegazioni»;
6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
7) al comma 10:
7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate»;
7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie»;
7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;
8) al comma 11:
8.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;
8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
9) al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;
2) al comma 3:
2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative»;
2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui all'articolo 2»;
f) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole «e le sezioni del COCER» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del
3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del
Art. 2. Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. All'articolo 46 del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) dopo le parole «L'accordo sindacale», sono inserite le seguenti: «relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile»;
2) le parole «la semplificazione e», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della
d) al comma 4:
1) le parole «la semplificazione e» e le parole «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
2) le parole «dal commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 3-bis e 3-ter»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «n. 8,», sono inserite le seguenti: «nonchè dell'articolo 1, comma 619, della
f) al comma 6:
1) le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto»;
2) le parole «della semplificazione e della» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;
g) al comma 7, dopo le parole «di cui al comma 6,», sono inserite le seguenti: «ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis,».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 del