Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/08/2024 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria econtinuità assistenziale |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 3.1.173 - L.R. 20 agosto 2024, n. 12.
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria
(B.U. 22 agosto 2024, n. 44)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
"2 bis. Le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale previsti dal comma 2, e nelle more della ridistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, sono autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale.
2 ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'articolo 50 del
Art. 2. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).