Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 05/05/2023 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 3.1.171 - L.R. 5 maggio 2023, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.
(B.U. 5 maggio 2023, n. 24)
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.
1. È autorizzato, nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria, l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza.
2. Al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio, nelle more della stipula del nuovo accordo integrativo regionale previsto ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del
2 bis. Le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale previsti dal comma 2, e nelle more della ridistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, sono autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale [2].
2 ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'articolo 50 del
3. L'infermiere di famiglia opera nel territorio e nella popolazione riconducibile, di norma, a quelle della medicina generale, lavora prioritariamente in maniera integrata con il medico del ruolo unico dell'assistenza primaria che abbia un numero di assistiti fino al limite massimo di 1.800 scelte sulle richieste pervenute. L'infermiere di famiglia condivide l'ambulatorio con il medico del ruolo unico dell'assistenza primaria.
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma così modificato dall'art. 35 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della