Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.4 malattie |
Data: | 30/08/2023 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 - Definizione dei criteri e metodologie per il calcolo del valore di mercato delle galline ovaiole |
§ 97.4.273 - D.M. 30 agosto 2023, n. 154.
Regolamento concernente la modifica del decreto 20 luglio 1989, n. 298, recante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
(G.U. 10 novembre 2023, n. 263)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, recante «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata
Considerata la necessità di definire, sulla base delle attuali tecniche produttive degli allevamenti, la metodologia di determinazione del valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere Gallus, allevati per la produzione di uova da consumo, ai fini della quantificazione dell'indennità dovuta agli allevatori in occasione di abbattimento forzoso dei capi, ai sensi della citata
Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 2 dicembre 2021;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo si applicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis).»:
b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennità riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della
c) all'allegato 5, dopo la lettera A), è inserita la lettera A-bis), di cui all'allegato al presente decreto.
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2610