Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 06/04/2023 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
§ 80.9.1202 - D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
(G.U. 15 luglio 2023, n. 164)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;
Visti i concerti espressi dal Ministro per la pubblica amministrazione, acquisito con nota prot. n. 240 del 27 marzo 2023, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 14024 del 31 marzo 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al regolamento di cui al
a) nel titolo, dopo le parole: «e della ricerca» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.»;
c) all'articolo 6:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di un vice capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;
1.2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.»;
2) al comma 2, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «sei unità»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro può, inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non più di venti esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
e) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1979