§ 80.9.1202 - D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/04/2023
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165
Art. 2.  Disposizioni finanziarie


§ 80.9.1202 - D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 15 luglio 2023, n. 164)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-ter;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 345;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 936;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

     Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;

     Visti i concerti espressi dal Ministro per la pubblica amministrazione, acquisito con nota prot. n. 240 del 27 marzo 2023, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 14024 del 31 marzo 2023;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165

     1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel titolo, dopo le parole: «e della ricerca» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

     b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     «I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.»;

     c) all'articolo 6:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di un vice capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;

     d) all'articolo 9:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

     1.2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.»;

     2) al comma 2, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «sei unità»;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.»;

     4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro può, inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non più di venti esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facoltà di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non può essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.»;

     e) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, è corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1979