§ 18.4.83 - D.M. 5 ottobre 2023, n. 171.
Regolamento recante modifica al decreto 15 dicembre 2015, n. 225, concernente le norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:05/10/2023
Numero:171


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225
Art. 2.  Disposizioni transitorie
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 18.4.83 - D.M. 5 ottobre 2023, n. 171.

Regolamento recante modifica al decreto 15 dicembre 2015, n. 225, concernente le norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.

(G.U. 30 novembre 2023, n. 280)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, testo unico delle accise, ed in particolare:

     l'articolo 21, che individua, tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa, i gas di petrolio liquefatti (GPL) e il gas naturale, anche liquefatto (GNL);

     l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;

     l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

     l'articolo 26, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che il gas naturale destinato all'autotrazione è sottoposto ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali;

     il punto 3 della Tabella A allegata al medesimo testo unico delle accise, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici qualora impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

     Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, che disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne;

     Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che reca disposizioni concernenti la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale;

     Visto l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico delle accise, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;

     Ritenuto quindi necessario aggiornare le disposizioni di cui al predetto regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n. 225 del 2015 al fine di stabilire le modalità per consentire, ai soggetti che ne hanno diritto, la fruizione dell'esenzione dall'accisa, stabilita dal punto 3 della Tabella A allegata al predetto testo unico delle accise, anche per i gas di petrolio liquefatti (GPL) e per il gas naturale liquefatto (GNL) impiegati nelle attività di cui al punto 3 della predetta Tabella A;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 36213 del 1° settembre 2023;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225

     1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

     a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attività per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa denaturazione dei carburanti se prevista;

     c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;

     d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti ovvero oli lubrificanti esenti;

     d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori di GNL di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero detiene GNL destinato al rifornimento di imbarcazioni, anche in esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori;

     d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa;

     d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL ceduto al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente comma ovvero ai soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente da un impianto non ubicato nel territorio nazionale;

     e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione:

     1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di GNL;

     2) dell'impianto di stoccaggio di GNL;

     3) del deposito fiscale mittente, nel caso di rifornimento diretto di cui alla lettera l);

     4) della sede legale del venditore di GNL;

     5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti di cui all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o del centro di attività commerciale in cui staziona abitualmente l'imbarcazione utilizzata dai medesimi soggetti;

     f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione ad esclusione del GNL;

     f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto che gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del presente regolamento, è assimilato al consumatore finale di gas naturale al pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di cui all'articolo 26, comma 9, del TUA;

     g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;

     h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore stesso;

     i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;

     l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;

     m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna, sulla bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato per il trasporto dei carburanti esenti per la navigazione.

     2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonchè degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonchè per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.»;

     2) nel comma 5, dopo le parole «Relativamente al trasporto», le parole «merci nelle acque marine comunitarie e» sono sostituite dalle seguenti: «di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci»;

     3) il comma 6 è abrogato;

     b) all'articolo 2:

     1) nel comma 1, dopo la parola: «navigazione», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,»;

     2) nel comma 2, nell'alinea le parole: «e l'olio combustibile», sono soppresse;

     3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. La formula di denaturazione dei GPL è stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere effettuati, con le modalità di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attività aventi titolo all'esenzione di cui al presente regolamento.»;

     4) nel comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3», sono inserite le seguenti: «e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis»;

     c) all'articolo 3:

     1) nella rubrica, dopo le parole: «la navigazione» sono aggiunte le seguenti: «diversi dal GNL»;

     2) nel comma 1, dopo le parole: «distribuzione di carburanti esenti», sono inserite le seguenti: «per la navigazione diversi dal GNL»;

     3) nel comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»;

     4) nel comma 6, dopo la parola: «navigazione», sono inserite le seguenti: «diversi dai GPL e dal GNL»;

     d) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli:

     «Art. 3 bis. (Disposizioni per i gestori dei punti di rifornimento di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attività, l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le generalità del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da esso diversa.

     2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati:

     a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività;

     b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione nelle acque interne;

     c) le tabelle di taratura dei serbatoi e la descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL;

     d) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.

     3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto di rifornimento di GNL un codice ditta.

     4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui è consegnato uno degli originali.

     5. Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.

     6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantità di GNL rifornita.

 

     Art. 3 ter. (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale. La comunicazione è sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.

     2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati:

     a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività;

     b) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.

     3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso gestito.

     4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.

     5. Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantità di GNL rifornita.

     6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.

 

     Art. 3 quater. (Disposizioni per i venditori di GNL). - 1. Il soggetto che intende operare come venditore di GNL denuncia, prima dell'inizio dell'attività, l'esercizio della medesima all'ufficio competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26, comma 10, del TUA.

     2. Nella denuncia di cui al comma 1 il soggetto di cui al medesimo comma indica i propri dati identificativi, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale. Alla denuncia è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il predetto soggetto attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

     3. L'Ufficio competente, effettuati i controlli di competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del TUA, previa prestazione della cauzione ivi prevista, l'autorizzazione ad operare come soggetto obbligato e il relativo codice ditta.

     4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2, intervenuta successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»;

     e) all'articolo 4:

     1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale è altresì indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune località sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto trasferimento è effettuato previa denaturazione dei carburanti qualora prevista ai sensi dell'articolo 2.

     2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC.»;

     2) nel comma 3, dopo la parola: «navigazione», sono inserite le seguenti: «diversi dal GNL»;

     3) nel comma 4, le parole: «esenti trasportati» sono sostituite dalle seguenti: «esenti per la navigazione trasportati diversi dal GNL»;

     f) all'articolo 5:

     1) nella rubrica, dopo le parole: «dell'esercente» sono aggiunte le seguenti: «l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL»;

     2) nel comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «distribuzione», sono inserite le seguenti: «di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL»;

     3) nel comma 3, dopo la parola: «scontrini», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)»;

     g) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti articoli:

     «Art. 5 bis. (Adempimenti amministrativi e contabili del gestore del punto di rifornimento di GNL). - 1. Il gestore del punto di rifornimento di GNL tiene una contabilità nella quale provvede, in relazione ad ogni singola operazione di introduzione di GNL, ad annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti nel serbatoio del proprio impianto, con l'indicazione dei dati riportati nello scontrino emesso dal misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico il medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare i quantitativi di prodotto erogati con l'indicazione dei dati risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonchè, per i quantitativi di GNL esente per la navigazione, del numero del memorandum di cui all'articolo 7. Il memorandum e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilità del punto di rifornimento di GNL, da tenersi con le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

     2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione, il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad un prezzo ridotto che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo GNL; tale importo è riportato nella corrispondente fattura emessa in relazione al rifornimento effettuato.

     3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che ha ceduto tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di effettuare le opportune operazioni di riliquidazione a conguaglio dell'accisa applicata, il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica al venditore i quantitativi di GNL esente riforniti, indicando, per ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la data in cui la medesima è avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile e viene inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio competente rispetto al punto di rifornimento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento.

     4. Il venditore del GNL di cui al comma 3 indica i quantitativi di GNL esente riforniti nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA.

 

     Art. 5 ter. (Adempimenti contabili del titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL). - 1. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL tiene una contabilità nella quale annota, per ogni operazione di rifornimento a mezzo bettolina, la data in cui avviene il riempimento della stessa, la quantità di GNL caricata per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonchè gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso in cui venga caricata un'autocisterna, nella medesima contabilità sono annotati la data in cui è effettuato il carico, la quantità di GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonchè gli estremi identificativi dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate entro la fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente comma.

     2. Qualora il rifornimento venga effettuato mediante strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza avvalersi di altri mezzi, nella contabilità ivi indicata sono annotati, oltre alla data in cui avviene il rifornimento e alla quantità di GNL rifornita per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite.

     3. La contabilità di cui al comma 1 è tenuta con le modalità previste dall'articolo 5, commi 3 e 4.

     4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL trasmette all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui all'articolo 26, comma 14, del TUA.

 

     Art. 5 quater. (Adempimenti relativi ai rifornimenti effettuati dal venditore di GNL). - 1. Il venditore di GNL annota nel registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella parte dello scarico, anche le singole quantità di GNL rifornite alle imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi del relativo memorandum di cui all'articolo 7 e dei dati identificativi dell'impianto da cui il GNL rifornito è stato prelevato.

     2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il venditore di GNL provvede ad annotare, nella relativa fattura, l'ammontare dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero ad apporre sulla medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la navigazione, la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/7995».

     3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilità di cui al comma 1, da tenersi con le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

     4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di GNL alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale per il trasporto di GNL, anche proveniente da un impianto non situato nel territorio nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro ore prima che le stesse abbiano inizio, i dati identificativi dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti per le medesime operazioni di rifornimento nonchè gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL.

     5. Il venditore di GNL è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 13, del TUA.»;

     h) all'articolo 6:

     1) nel comma 2:

     1.1) nell'alinea, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «di controllo»;

     1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis, nella seconda parte sono annotate, a cura dell'esercente ovvero del gestore del punto di rifornimento di GNL, le quantità di carburanti esenti per la navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del memorandum di cui all'articolo 7, nonchè le quantità degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione o il punto di rifornimento;»;

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Per i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio nazionale, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL o da un suo delegato.»;

     i) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

     «Art. 6 bis. (Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari) - 1. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato nell'anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi, impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, trasmette all'Ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, apposita istanza, contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale, ai fini del rilascio del codice identificativo di cui al comma 3. Alla predetta istanza è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attività, ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attività, la quantità media giornaliera di carburante esente per la navigazione o di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel periodo di tempo di cui al comma 2 nonchè gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attività svolta.

     2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono altresì indicati la data di inizio delle operazioni di navigazione e il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sarà utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso.

     3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarità dei dati comunicati, rilascia al soggetto interessato, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice identificativo, avente una validità limitata al periodo di cui al comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2.

     4. Il soggetto identificato ai sensi del comma 3 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati ai sensi del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.

     5. Prima di ogni rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del possesso del codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo. Il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti è effettuato previa esibizione del predetto modello su cui è riportato il numero di protocollo.

     6. Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai dati ivi previsti, è altresì annotato, in relazione ad ogni rifornimento, il numero di protocollo di cui al comma 5. Il medesimo libretto è conservato per i cinque anni successivi alla scadenza del periodo di validità del codice identificativo di cui al comma 3, unitamente ai contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1.

     7. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza di cui al comma 1, con le modalità ivi indicate, ai fini del rilascio, da parte dell'ufficio competente, di un apposito codice identificativo. Alla medesima istanza è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attività, ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attività, la data di inizio delle operazioni di navigazione, il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sarà utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso, la quantità media giornaliera di carburante o di olio lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e per la quale si intende ottenere il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo ai sensi del comma 8 nonchè gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attività svolta. Il codice identificativo di cui al presente comma, rilasciato dall'ufficio competente entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ha validità limitata al periodo di tempo indicato nella predetta dichiarazione. Il soggetto identificato ai sensi del presente comma comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.

     8. Nei casi di cui al comma 7, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, è accordata mediante restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo versate; in tal caso, i carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta e gli oli lubrificanti sono riforniti ad imposta di consumo assolta. Il rimborso dell'accisa sui quantitativi di carburante acquistati dal soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo stesso per fornire la prestazione di servizi ivi indicata, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è rimborsata, con le medesime modalità, in relazione ai quantitativi di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2 e sulla base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12. Ai fini del rimborso delle imposte di cui al presente comma il predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante e di olio lubrificante impiegati nel medesimo semestre in relazione alle prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei relativi rifornimenti. Alla medesima domanda è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di consumo sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza presentata ai sensi del comma 7; sono altresì allegate le fatture di acquisto dei predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali è evidenziata l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi.

     9. L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, non è applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtù di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo, che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione di servizi a titolo oneroso.

     10. Nel caso in cui al termine di validità del codice identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti per la navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure oli lubrificanti esenti, su tali prodotti sono dovute rispettivamente l'accisa e l'imposta di consumo.

     11. I militari della Guardia di finanza accedono alle informazioni di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza.

     12. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i dati da riportare nella domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare per il calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti effettivamente consumati nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, nonchè le modalità tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui ai commi 1 e 7, del modello di cui al comma 5 e della domanda di rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui al comma 7, non sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo previsto dall'articolo 6, comma 2, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere specificati, i dati del consumo medio orario di carburante e di olio lubrificante in rapporto alla potenzialità del motore dell'imbarcazione.»;

     l) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Compilazione del memorandum). - 1. Fatto salvo quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun rifornimento effettuato dai soggetti beneficiari è compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato, in relazione alla singola fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto di rifornimento di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati:

     a) le generalità dell'esercente o del gestore del punto di rifornimento di GNL;

     b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;

     c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo rifornito alle imbarcazioni nonchè il quantitativo di prodotto rifornito espresso:

     1) in litri, con indicazione delle relative densità e temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL;

     2) in chilogrammi, per i GPL;

     3) in standard metri cubi per il GNL;

     c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi in chilogrammi;

     d) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione;

     e) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6-bis, comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis.

     2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento è effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonchè dei documenti utili a comprovare l'utilizzo diretto dell'imbarcazione medesima per lo svolgimento di una delle attività indicate all'articolo 1, comma 2, per le quali è concessa l'esenzione.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 sono indicati altresì i dati identificativi del deposito fiscale mittente e la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per i rifornimenti di GNL effettuati mediante un'autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal venditore di GNL o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 è indicata altresì la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina o del mezzo di rifornimento navale utilizzato nonchè gli estremi identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo prodotto proviene; al memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina o altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.»;

     m) all'articolo 8:

     1) nel comma 1, dopo la parola: «energetici» sono inserite le seguenti: «diversi dal GNL»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni.»;

     n) all'articolo 9:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale è apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficoltà di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro previsto dall'articolo 5.»;

     o) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10 bis. (Disposizioni transitorie per i GPL). - 1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3-bis, possono essere effettuati rifornimenti di GPL non denaturati in esenzione dall'accisa ai sensi del presente regolamento con le modalità di cui al presente articolo.

     2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere i prodotti ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sugli stessi. Il suddetto esercente provvede altresì a indicare, nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonchè a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione.

     3. Per i rifornimenti di GPL esenti per la navigazione effettuati ai sensi del comma 2 si procede al rimborso dell'accisa versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. A tal fine, l'esercente presenta all'ufficio competente, entro il mese successivo a ciascun bimestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei rifornimenti effettuati ai sensi del comma 2 del presente articolo con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e della data del rifornimento. Alla domanda è allegata:

     a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7;

     b) copia delle fatture di vendita dei GPL esenti per la navigazione, nelle quali è evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario.

     4. I rifornimenti diretti di GPL esenti per la navigazione non denaturati possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le modalità per la loro esecuzione.

     5. Sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.»;

     p) all'articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar è determinato in misura pari a 600.».

     q) l'allegato è sostituito dai seguenti:

     (Omissis)

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie

     1. I soggetti titolari di una infrastruttura per lo stoccaggio di GNL, che sono già in possesso di un codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che intendono effettuare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato dal presente regolamento, integrano la documentazione prevista dall'articolo 3-ter, commi 1, 2 e in particolare quella inerente agli strumenti di misura di cui al medesimo articolo 3-ter, comma 5 del regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento, qualora la stessa documentazione non sia già in possesso della medesima Agenzia.

     2. I soggetti già muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 10, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che intendono effettuare l'attività di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato dal presente regolamento, integrano la documentazione prevista dall'articolo 3-quater, comma 2, del regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento, qualora la stessa non sia già in possesso della medesima Agenzia.

 

     Art. 3. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1496