§ 5.1.23 - L.R. 5 ottobre 2023, n. 7.
Disciplina del Collegio dei revisori dei conti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità regionale
Data:05/10/2023
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Disciplina del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 2.  Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 3.  Competenze del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 4.  Modalità di esercizio delle funzioni.
Art. 5.  Sede e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 6.  Elenco regionale dei revisori dei conti.
Art. 7.  Durata della carica.
Art. 8.  Responsabilità.
Art. 9.  Indennità.
Art. 10.  Cause di esclusione ed incompatibilità.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.
Art. 12.  Rinvio.
Art. 13.  Disposizioni finanziarie.
Art. 14.  Aggiornamento dell'elenco delle spese obbligatorie.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 5.1.23 - L.R. 5 ottobre 2023, n. 7.

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti.

(B.U. 6 ottobre 2023, n. 50)

 

Art. 1. Disciplina del Collegio dei revisori dei conti.

1. La presente legge detta la disciplina in ordine al funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, e dei principi riportati nei suoi allegati e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

 

     Art. 2. Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2022, eleggono, al loro interno, il presidente.

2. È eletto presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal Collegio; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

 

     Art. 3. Competenze del Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere obbligatorio preventivo, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine ai disegni di legge di bilancio e di stabilità, di assestamento delle previsioni di bilancio e di variazione del bilancio;

b) esprime parere obbligatorio preventivo sul rendiconto generale e relativi allegati e sulla proposta del bilancio consolidato del gruppo della Regione predisposti dalla Giunta regionale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;

c) esprime parere obbligatorio preventivo sui disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

d) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali;

e) collabora ai fini della predisposizione della relazione sull'impatto economico-finanziario degli oneri derivanti dai disegni di legge della Giunta regionale e relativi emendamenti e dalle proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 3-bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), come modificata dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);

f) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

g) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

h) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta al Presidente della Regione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della Regione;

i) esprime gli ulteriori pareri e redige le ulteriori relazioni previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto previsto al comma 1:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto degli equilibri di bilancio;

d) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

e) esprime pareri su atti normativi inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio;

f) riferisce alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione;

g) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

3. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio dei revisori dei conti assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio esprime il parere obbligatorio.

4. I pareri e le relazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono resi, ordinariamente, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione degli atti, ad eccezione del parere sui disegni di legge di variazione di bilancio che è reso entro il termine di tre giorni. In caso di motivata urgenza il termine ordinario di quindici giorni è ridotto a cinque giorni lavorativi.

5. Il parere del Collegio dei revisori dei conti è allegato ai disegni di legge e ai provvedimenti di cui al comma 1 e trasmesso al Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Modalità di esercizio delle funzioni.

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 3, i componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali.

2. Il Collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale e delle Commissioni consiliari dedicate all'approvazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La Regione assicura al Collegio dei revisori dei conti, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, anche in relazione alle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998.

 

     Art. 5. Sede e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti ha sede presso la Giunta regionale.

2. Le funzioni del Collegio sono svolte su iniziativa del suo presidente, al quale compete la convocazione delle sedute.

3. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in modalità a distanza.

4. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

5. I singoli componenti del Collegio possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, d'intesa con il presidente e con gli altri componenti.

6. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.

7. Copia dei verbali di cui al comma 6 è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale competente in materia di bilancio e al responsabile finanziario della Regione.

8. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento. Il regolamento è trasmesso al Presidente della Regione, all'Assessore regionale competente in materia di bilancio e al responsabile finanziario della Regione.

 

     Art. 6. Elenco regionale dei revisori dei conti.

1. Al fine della nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è istituito presso la Giunta regionale l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1, su domanda, coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) requisiti previsti dai principi contabili internazionali;

b) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

c) specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo).

3. La Presidenza della Regione pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del Collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso e per l'estrazione a sorte.

4. I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato.

5. I componenti del Collegio non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi.

 

     Art. 7. Durata della carica.

1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca;

d) decesso.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del Collegio è revocabile dalla Giunta regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio e in caso di impedimento permanente.

 

     Art. 8. Responsabilità.

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 9. Indennità.

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità onnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) comprensiva dell'indennità consiliare, del rimborso forfettario e dell'indennità di carica, maggiorata del 20 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri previdenziali.

2. Nei casi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

2-bis. Ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi effettuati dal luogo di residenza, alle sedi del Collegio, della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli altri organi istituzionali regionali per lo svolgimento delle funzioni, nella misura prevista per i dirigenti dell'Amministrazione regionale, fino a un massimo annuo di euro 5.000 per ciascun componente, al netto di IVA e oneri previdenziali [1].

 

     Art. 10. Cause di esclusione ed incompatibilità.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente, non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e gli amministratori delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti del Consiglio regionale e delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;

d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Consiglio regionale o con le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998;

e) coloro che sono legati ad una delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, da un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o che lo sono stati nei due anni precedenti.

2. I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso il Consiglio regionale, presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o presso enti e società comunque sottoposte al controllo o vigilanza delle stesse e presso enti locali della Sardegna.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione, la Regione pubblica sul BURAS, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di cui all'articolo 6 nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta e per l'estrazione a sorte. L'elenco è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la Giunta regionale nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi del comma 1 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° luglio 2024.

3. Fino all'effettiva costituzione del Collegio dei revisori dei conti, ogni atto che richiede una previa deliberazione del medesimo può essere adottato in mancanza di tale deliberazione.

3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 9 trova applicazione dalla data prevista al comma 2 [2].

 

     Art. 12. Rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 118 e n. 123 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, e nell'ulteriore normativa in materia.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 sono determinati in euro 126.189,77 annui, a decorrere dall'anno 2024 (missione 01 - programma 03 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le variazioni di cui al comma 4 e, a decorrere dall'anno 2026, con le risorse annualmente stanziate, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della missione 01 - programma 03 - titolo 1.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono introdotte le seguenti variazioni di spesa:

in aumento

missione 01 - programma 03 - titolo 1 (capitolo SCNI), articolo 9

2024 euro 126.189,77

2025 euro 126.189,77

in diminuzione

missione 20 - programma 01 - titolo 01 (capitolo SC08.0001 - fondo riserva spese obbligatorie)

2024 euro 126.189,77

2025 euro 126.189,77

 

     Art. 14. Aggiornamento dell'elenco delle spese obbligatorie.

1. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'allegato n. 12 alla legge regionale 23 febbraio 2023, n. 2 (Legge di bilancio 2023-2025).

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.


[1] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 21 novembre 2024, n. 18.

[2] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 21 novembre 2024, n. 18.