§ 41.7.402 - D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 160.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:03/10/2022
Numero:160


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Composizione e costituzione del Collegio
Art. 3.  Disciplina integrativa delle funzioni
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 41.7.402 - D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 160.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(G.U. 28 ottobre 2022, n. 253)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna»;

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare gli articoli 14 e 19-bis;

     Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 72;

     Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

     Visto il parere reso dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede consultiva nell'adunanza del 24 aprile 2020;

     Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 15 giugno 2021;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

 

     Art. 2. Composizione e costituzione del Collegio

     1. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

     2. I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato.

     3. La costituzione del Collegio è disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

     4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

 

     Art. 3. Disciplina integrativa delle funzioni

     1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e può dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.