Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 03/10/2022 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Composizione e costituzione del Collegio |
Art. 3. Disciplina integrativa delle funzioni |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 41.7.402 - D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 160.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(G.U. 28 ottobre 2022, n. 253)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata
Visto il parere reso dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede consultiva nell'adunanza del 24 aprile 2020;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 15 giugno 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del
Art. 2. Composizione e costituzione del Collegio
1. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al
2. I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato.
3. La costituzione del Collegio è disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Art. 3. Disciplina integrativa delle funzioni
1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e può dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.