Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia |
Data: | 05/02/2024 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Misure per il trasferimento dei crediti fiscali. |
Art. 3. Direttive di attuazione. |
Art. 4. Abrogazioni. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 4.2.67 - L.R. 5 febbraio 2024, n. 3.
Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, ai fini dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale.
(B.U. 6 febbraio 2024, n. 7)
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del
Art. 2. Misure per il trasferimento dei crediti fiscali.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, ferma restando la disciplina del
a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti e imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine nel rispetto del trattamento dei dati personali è possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese;
b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della
c) promuove l'acquisto dei crediti, da parte di propri enti pubblici economici regionali e di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della
d) avvia il dialogo, le operazioni di governo e di coordinamento con i comuni, le province, i consorzi, affinché venga favorito l'acquisto dei crediti nella Regione da parte di altri soggetti non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la Regione stabilisce i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile, mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e delle società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del
3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 3, l'acquisto dei crediti avviene, in ogni caso, a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Art. 3. Direttive di attuazione.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le direttive di attuazione della presente legge.
2. Le direttive di cui al comma 1 definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarano di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal
Art. 4. Abrogazioni.
1. Sono abrogati l'articolo 17 della
Art. 5. Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).