§ 41.7.405 - D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/05/2023
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Art. 2.  Disposizioni per il gruppo linguistico ladino
Art. 3.  Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Art. 4.  Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Art. 5.  Disposizione finanziaria


§ 41.7.405 - D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).

(G.U. 8 giugno 2023, n. 132)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20, 32-bis e 32-quater;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

     1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»

 

     Art. 2. Disposizioni per il gruppo linguistico ladino

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

     1. All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

     1. All'articolo 32-quater, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

 

     Art. 5. Disposizione finanziaria

     1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.