Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 15/05/2023 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 |
Art. 2. Disposizioni per il gruppo linguistico ladino |
Art. 3. Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 |
Art. 4. Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 |
Art. 5. Disposizione finanziaria |
§ 41.7.405 - D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).
(G.U. 8 giugno 2023, n. 132)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica dell'articolo 20 del
1. All'articolo 20, comma 1, del
Art. 2. Disposizioni per il gruppo linguistico ladino
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.
Art. 3. Modifica dell'articolo 32-bis del
1. All'articolo 32-bis, comma 7, del
Art. 4. Modifica dell'articolo 32-quater del
1. All'articolo 32-quater, comma 9, del
Art. 5. Disposizione finanziaria
1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.