Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 10/03/2023 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 15.3.244 - D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30.
Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.
(G.U. 24 marzo 2023, n. 71)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, il comma 5-novies, è sostituito dal seguente:
«5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.»;
b) dopo l'articolo 4-sexies, è inserito il seguente:
«Art. 4 sexies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del
2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del
a) alla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
b) alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del
4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del
5. Per le finalità indicate al comma 2, la Consob è l'autorità competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal
1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;
2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;
b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonchè a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del
6. Per le finalità indicate al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal
a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies, e di continuità dell'attività;
c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonchè con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del
e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall'articolo 5 del
f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto, nonchè con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del
7. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d'intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto:
a) l'esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo;
b) lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
8. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.
9. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
11. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonchè dal
12. Ai fornitori di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.»;
c) l'articolo 50-quinquies è abrogato;
d) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 100 ter. (Offerte di crowdfunding). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal
2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del
a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinchè i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea nè a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sè stessi delle quote di loro pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.
3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri nè per l'acquirente nè per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonchè in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del
7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del
8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del
9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal
10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.»;
e) all'articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: «eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503»;
f) l'articolo 190-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 190 quater. (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding). - 1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del
2. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del
2. La Consob e la Banca d'Italia, anche nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 4-sexies.1, commi 9 e 10, del
3. Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 48 del
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.