Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 09/12/2022 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”. |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”. |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”. |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 4 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”. |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 5 ter alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 |
Art. 8. Norma finanziaria. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 5.1.272 - L.R. 9 dicembre 2022, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".
(B.U. 13 dicembre 2022, n. 150)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo la validità della disciplina introdotta dalla
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 3. Inserimento dell’articolo 2 bis alla
1. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis. Elenco regionale associazioni.
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.
2. Sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1 le associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso, mediante l’utilizzo di operatori formati in conformità a quanto previsto dall’articolo 2.
3. La Giunta regionale individua entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, i requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nell’elenco.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 3 bis alla
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Progetti.
1. La Giunta regionale emana, con cadenza annuale, un bando al quale possono partecipare le associazioni di cui all’articolo 2 bis della presente legge, per promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la partecipazione, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 4 bis alla
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. Centro di studio e ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso.
1. La Giunta regionale, attiva, presso l’Azienda Ospedale - Università Padova, un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso, che:
a) individua un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso, individuando le attività più significative, dopo averne verificato l’applicabilità e l’effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base dell’esperienza maturata nelle Aziende ULSS e Ospedaliere;
b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi;
c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera a) del presente articolo;
d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione, previsti dall’articolo 2, comma 3, aggiornandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale delle esperienze maturate.
2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture ospedaliere.”.
Art. 6. Inserimento dell’articolo 5 ter alla
1. Dopo l’articolo 5 bis, della
“Art. 5 ter. Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale che trasmette alla competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione degli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 3 bis.”.
Art. 7. Modifiche alla
“Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
1. Le espressioni “terapia del sorriso e gelotologia” introdotte con la
2. L’espressione: “pet therapy” introdotta con la
3. Nel testo della
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.