§ 5.1.272 - L.R. 9 dicembre 2022, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/12/2022
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 4 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 5 ter alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.1.272 - L.R. 9 dicembre 2022, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

(B.U. 13 dicembre 2022, n. 150)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconoscendo la validità della disciplina introdotta dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”, estende l’ambito di applicazione a tutte le iniziative di animazione a favore dei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, quale supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche, al fine di promuovere il benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del bambino ricoverato.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, le parole: “al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. Elenco regionale associazioni.

1. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.

2. Sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1 le associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso, mediante l’utilizzo di operatori formati in conformità a quanto previsto dall’articolo 2.

3. La Giunta regionale individua entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, i requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nell’elenco.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Progetti.

1. La Giunta regionale emana, con cadenza annuale, un bando al quale possono partecipare le associazioni di cui all’articolo 2 bis della presente legge, per promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la partecipazione, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 4 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. Centro di studio e ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso.

1. La Giunta regionale, attiva, presso l’Azienda Ospedale - Università Padova, un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso, che:

a) individua un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso, individuando le attività più significative, dopo averne verificato l’applicabilità e l’effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base dell’esperienza maturata nelle Aziende ULSS e Ospedaliere;

b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi;

c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera a) del presente articolo;

d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione, previsti dall’articolo 2, comma 3, aggiornandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale delle esperienze maturate.

2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture ospedaliere.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 5 ter alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Dopo l’articolo 5 bis, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 5 ter. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale che trasmette alla competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione degli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 3 bis.”.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3

“Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Le espressioni “terapia del sorriso e gelotologia” introdotte con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, ovunque ricorrano vengono sostituite dalla seguente: “terapia del gioco e del sorriso”.

2. L’espressione: “pet therapy” introdotta con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, ovunque ricorra viene sostituita dalla seguente: “pet therapy o interventi assistiti con gli animali”.

3. Nel testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, così come modificata dalla presente legge, dopo le parole: “terapia del gioco e del sorriso” sono aggiunte le parole: “e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali”.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.