§ 3.1.188 - L.R. 20 settembre 2022, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:20/09/2022
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 11.  Inserimento degli articoli 12 ter e 12 quater nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 13.  Modifiche all’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 14.  Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 15.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 16.  Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 17.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 18.  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 19.  Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 20.  Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 21.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 22.  Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 23.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 24.  Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 25.  Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 26.  Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 27.  Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 28.  Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 29.  Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 30.  Norme transitorie.
Art. 31.  Norma finanziaria.


§ 3.1.188 - L.R. 20 settembre 2022, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

(B.U. 27 settembre 2022, n. 116)

 

Art. 1. Modifiche al titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente: “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell’offerta turistica del settore primario”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, la parola: “aziendali” è soppressa.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 dopo le parole: “cultura contadina” sono inserite le seguenti: “, della vita rurale”.

4. La lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituita dalla seguente: “f bis) ampliare e diversificare l’offerta turistica, nonché l’uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare;”.

5. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è aggiunta la seguente:

“h bis) incentivare il miglioramento degli standard dell’accoglienza sul territorio.”.

6. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “i seguenti soggetti” sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “per attività turistiche connesse al settore primario” sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “del bestiame” sono sostituite dalle seguenti: “di animali”.

3. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) turismo rurale: lo svolgimento di attività, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell’azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

b) fattoria didattica: l’attività di accoglienza con valenza ludico-didattico-educativa di carattere extrascolastico svolta dagli operatori delle aziende agricole ed ittiche, in rapporto di connessione con l’orientamento produttivo, con le valenze ambientali del territorio e con le risorse professionali e umane dell’impresa, di scuole, bambini e ragazzi, adulti, famiglie e turisti, con l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento, crescita ed autonomia per le nuove generazioni attraverso laboratori ed esperienze pratiche legate all’”imparar-facendo” e nuovi servizi ed esperienze di conoscenza e di coinvolgimento attivo dei visitatori adulti, allo scopo di scoprire e riscoprire il valore culturale dell’agricoltura e del mondo rurale, della pesca e della civiltà marinara;

c) enoturismo: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine;

d) oleoturismo: le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;

e) prodotti di qualità e territoriali:

1) prodotti agricoli e agroalimentari come individuati alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni: prodotti da agricoltura biologica; con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, marchio regionale Qualità Verificata di cui alla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;

2) prodotto di montagna: prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità, istituita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, inseriti nell’elenco regionale;

3) prodotti tradizionali: i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, inseriti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;

4) piccole produzioni locali venete (di seguito PPL) come da provvedimento giuntale;

f) connessione: il legame che intercorre tra le attività agricole o ittiche e l’attività agrituristica, pescaturistica, ittituristica, di turismo rurale e di fattoria didattica;

g) prevalenza: il rapporto in termini di tempo-lavoro fra le attività agricole e quelle agrituristiche;

h) servizi complementari nell’impresa agrituristica: i servizi integrativi e accessori, comprensivi dell’utilizzo delle relative strutture, offerti dall’impresa agrituristica ad uso esclusivo degli ospiti;

i) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

l) attività ricettiva o attività di ospitalità: la fornitura all’ospite di alloggio temporaneo e dei relativi servizi nelle strutture riconosciute e classificate, nella disponibilità dell’azienda agrituristica e previsti dal piano agrituristico;

m) ospite: colui che usufruisce delle attività previste dalla presente legge;

n) somministrazione di pasti, spuntini e bevande: le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati, previsti nel piano agrituristico e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 8.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

“a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto:

1) nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell’impresa agricola, anche in forma societaria;

2) ai giovani neo insediati, finanziati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale ai fini dell’avviamento di imprese di giovani agricoltori, secondo la normativa comunitaria vigente;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

“c) esercitano le attività agrituristiche di cui all’articolo 5 in rapporto di connessione con le attività agricole;”.

3. Il comma 1 ter dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

4. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 dopo la parola: “professionale” sono inserite le seguenti: “nonché eventuali deroghe” e alla fine sono aggiunte le seguenti: “, alla conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla gestione degli ospiti”.

5. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:” sono sostituite dalle seguenti: “L’attività agricola si considera comunque prevalente qualora:”.

6. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la parola: “azienda” è sostituita con la seguente: “impresa” e le parole: “alle lettere a), b) e c) del” sono sostituite dalle seguenti: “al”.

7. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“6. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, nonché per le attività di turismo rurale e fattoria didattica.”.

8. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“7. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “l’azienda dell’impresa agricola” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività agricola”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole “alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell’articolo 2 e quelle dedicate all’attività agricola”, sono sostituite con le parole: “alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2 e quelle dedicate all’attività agricola”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituto:

“1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2:

a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;

b) la somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;

c) l’ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

d) l’ospitalità negli agricampeggi.

2. Rientrano inoltre fra le attività agrituristiche, le attività turistico rurali di cui all’articolo 12 bis.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla presentazione del Piano agrituristico e della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA.

4. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività di cui al comma 1.

5. Le attività di cui al comma 2 sono praticate all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa agrituristica, fatta salva l’attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 bis che può essere praticata anche all’esterno di tali beni.

6. L’attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell’interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della SCIA, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative o legate al completamento di interventi edilizi.

7. La Giunta regionale definisce le tipologie di attività di cui al comma 2.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “trenta posti letto” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque posti letto”.

2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

“3. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da rimuovere il giorno della partenza dell’ospite stesso e nel rispetto del limite massimo totale di ospiti autorizzato dalla SCIA.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.” sono sostituite dalle seguenti: “Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l’ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “trenta persone” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque persone e di trenta piazzole”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

“2 bis. Il numero delle piazzole di sosta, già preallestite, con le suddette unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, non può essere superiore alla quota pari al 49 per cento del numero totale delle piazzole dichiarate con la SCIA; nel caso in cui il risultato di tale calcolo dia luogo a valori decimali, deve essere arrotondato per difetto.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

5. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “all’aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”” sono sostituite dalle seguenti: “turistiche all’aperto”.

6. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività previste al presente articolo e all’articolo 6, il numero massimo di persone ospitate non può essere superiore a sessanta.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

“2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all’ospite in locali o superfici attrezzate è realizzata dall’azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell’ambito regionale.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

“3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, salvo che l’impresa agricola sia interessata da cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale, devono provenire, in termini di valore:

a) per non meno del 50 per cento del totale, ovvero almeno il 25 per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola;

b) per non più del 15 per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota rimanente:

1) nella misura del 15 per cento del totale, ovvero almeno il 10 per cento nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola e/o da prodotti di qualità e territoriali, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), da aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale;

2) per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata ne territorio regionale.”.

4. Il comma 3 bis dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

5. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “e 3 bis” sono abrogate.

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

“5 bis. Nell’ambito della quota di produzioni territoriali di cui al comma 3, lettera c), rientrano anche i capi di selvaggina cacciata, in ambito regionale, acquistati o ceduti, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e delle norme comunitarie vigenti.”.

7. Al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “dall’autorizzazione igienico sanitaria dei locali” sono sostituite dalle seguenti: “dalla SCIA”.

8. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. La somministrazione di pasti e bevande, all’esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali è svolta con l’utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA.

6 ter. È consentita la preparazione di pasti pronti per l’asporto e la consegna a domicilio svolta con l’utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l’esclusione delle attività di catering e l’osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA,”.

9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio delle attività di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” nonché l’elenco delle manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

“Art. 12 bis

Turismo rurale.

1. Il turismo rurale, come definito dalla lettera a), del comma 2, dell’articolo 2, è l’insieme delle attività svolte all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda agricola e in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali, che ricadono nell’ambito delle seguenti aree:

a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;

b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d’acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;

c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia, quali le Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell’impresa agricola.

2. Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.

3. Alle attività di turismo rurale, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 7, comma 2, della legge n. 96 del 2006 “Disciplina dell’agriturismo”.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio dell’attività di turismo rurale.

 

     Art. 11. Inserimento degli articoli 12 ter e 12 quater nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Dopo l’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono inseriti i seguenti:

“Art. 12 ter

Fattorie didattiche.

1. Le attività in fattoria didattica, condotte dagli operatori dell’azienda agricola o ittica adeguatamente preparati e formati sulla base di uno specifico Progetto didattico, sono rivolte:

a) alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

b) ai bambini e ai ragazzi con proposte di carattere extrascolastico, attraverso l’organizzazione di laboratori tematici, pomeriggi e doposcuola in fattoria, compleanni ed altri eventi di socializzazione, Settimane e Campi Verdi nei periodi estivi e nelle festività scolastiche;

c) alle famiglie, agli adulti e ai turisti, attraverso momenti di socializzazione intergenerazionale e di conoscenza in campo con percorsi didattici collegati:

1) all’educazione alimentare, per promuovere nelle giovani generazioni e nei cittadini, attraverso una maggiore conoscenza degli alimenti e della loro origine, un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano;

2) all’educazione ambientale, per sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell’ambiente, al ritmo della natura ed allo sviluppo sostenibile;

3) all’attività motoria, anche attraverso l’aspetto ludico, e a tutte quelle forme di apprendimento nei nuovi ambiti educativi, come l’educazione civica, richiesti dalla scuola per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per far diventare i ragazzi di oggi cittadini consapevoli di domani.

2. Le fattorie didattiche possono ospitare e collaborare con servizi di supporto alla famiglia per la prima infanzia, autorizzati e accreditati ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e con altre esperienze di educazione nella natura già riconosciute dalle specifiche normative e regolamentazioni di riferimento.

3. Presso la Giunta regionale è istituito l’Elenco regionale delle fattorie didattiche attive, che viene aggiornato periodicamente.

4. Alle attività delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 7, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”.

5. La Giunta regionale definisce le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica.

 

     Art. 12 quater

Enoturismo e oleoturismo nelle aziende agricole.

 

1. La presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, l’attività di enoturismo o oleoturismo, come definita dalle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 2, ove esercitata dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, in quanto attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.

2. Agli imprenditori agricoli di cui al comma 1, che oltre alle attività di enoturismo o oleoturismo svolgono altresì l’attività di agriturismo, turismo rurale e di fattoria didattica, continuano ad applicarsi anche le relative norme di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale può istituire l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche o oleoturistiche, nonché promuovere la formazione teorico pratica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)” sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “delle attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività previste dalla presente legge”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: “aziendale” sono aggiunte le seguenti: “nonché dell’uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa;”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inserite le seguenti:

“a bis) la verifica e il riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale;

a ter) la verifica del Progetto didattico aziendale e il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica, nonché dell’uso del logo previsto dalla normativa;”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

“b) la promozione di attività di collaborazione con gli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;”.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “attività turistiche connesse con il settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “attività di cui alla presente legge, qualora previste”.

5. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente:

“d) la classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche con ospitalità;”.

6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è inserita la seguente:

“d bis) l’esercizio dell’attività di verifica e monitoraggio a campione, dei requisiti dichiarati in autocertificazione per l’agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche;”.

7. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è soppressa.

8. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inserite le seguenti:

“g bis) il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo;

g ter) la programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività previste dalla presente legge.”.

 

     Art. 14. Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “delle attività turistiche connesse con il settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività di cui alla presente legge”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono inserite le seguenti:

“a bis) attività di controllo sul rispetto e mantenimento dei requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

a ter) l’attività sanzionatoria di cui all’articolo 28.”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “all’articolo 12 bis, lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater” e le parole: “, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”” sono sostituite dalle seguenti: “, mentre per le sole attività di degustazione svolte ai sensi dell’articolo 12 quater, si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.

2. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis” sono sostituite dalle seguenti: “le attività di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sugli immobili ed i fabbricati destinati all’esercizio dell’attività agrituristica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. La rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituita: “Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “dell’attività agrituristica o ittituristica” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività di cui alla presente legge,”.

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96” sono soppresse.

4. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “alle attività agrituristiche e ittituristiche” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività di cui alla presente legge”.

5. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “pollame, lagomorfi” sono sostituite dalle seguenti: “avicunicoli”.

6. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “gli eventuali centri benessere” sono sostituite dalle seguenti: “le eventuali aree benessere”.

7. Al comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “Gli eventuali centri benessere” sono sostituite dalle seguenti: “Le eventuali aree benessere”.

b) la parola: “centri” è sostituita dalla seguente: “aree”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

“Art. 19

lassificazione delle aziende che esercitano attività di ospitalità.

 

1. La Giunta regionale disciplina i requisiti di classificazione degli agriturismi e le modalità di presentazione delle istanze per l’esercizio dell’attività di ospitalità, in conformità alla normativa nazionale.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire i criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche, anche in rapporto ai requisiti di cui al comma 1.”.

 

     Art. 19. Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis

Utilizzo delle denominazioni.

1. Le denominazioni: “agriturismo” o “agricampeggio”, “azienda agrituristica”; “ittiturismo”, “pescaturismo”, “turismo rurale”, “fattoria didattica”, “enoturismo”, “oleoturismo”, come pure l’uso dei marchi e loghi identificativi, sono riservati alle imprese in possesso dei relativi titoli previsti per l’avvio dell’attività, come definiti ai sensi della presente legge.

2. L’uso delle denominazioni di cui al comma 1 e dei rispettivi marchi e loghi, sono obbligatori per identificare l’impresa accanto al nome della stessa, nella cartellonistica, nei materiali promozionali e nei siti internet e di comunicazione, a tutela dell’impresa e del consumatore.

3. Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente legge, non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, situate nello stesso territorio comunale, né i termini riferiti o riservati da detta legge alle stesse.”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e il logo identificativo delle attività di cui alla presente legge”.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “di cui all’articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11” e le parole: “le attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “le attività previste dalla presente legge”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “attività di cui alla presente legge”.

2. Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “Le attività di cui alla presente legge devono essere attivate entro tre anni”.

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio delle attività di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione della SCIA secondo il modello e le procedure definite dalla Giunta regionale, da trasmettere:

a) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell’impresa interessata, ad eccezione delle attività di pescaturismo;

b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“4. Nella SCIA sono indicate le tipologie di attività di cui alla presente legge che si intendono svolgere, i limiti e le modalità di esercizio delle stesse, nonché la dichiarazione della conformità alle comunicazioni presentate alla Giunta regionale ed il possesso dei requisiti richiesti.”.

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

“1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge è tenuto a:

a) richiedere il riconoscimento delle attività che intende esercitare ad esclusione delle attività di cui all’articolo 12 quater;

b) richiedere la classificazione, qualora intenda avviare l’attività di ospitalità, di cui all’articolo 19;

c) esporre il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività;

d) comunicare all’ente cui è stata presentata la SCIA ogni variazione degli elementi dichiarati nella stessa, nonché l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata, ovvero comunicare la cessazione dell’attività entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione;

e) comunicare alla struttura regionale competente per materia, esclusivamente per via telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;

f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell’articolo 8;

g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;

h) nel caso di attività di cui agli articoli 6 e 7, esporre la targa di riconoscimento contenente l’immagine coordinata e la categoria di classificazione;

i) nel caso di attività di cui all’articolo 8, esporre la targa di riconoscimento contenente l’immagine coordinata;

j) richiedere alla Giunta regionale l’eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 bis.”.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito dal seguente:

“Art. 26. Attività di controllo e monitoraggio.

1. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale nell’ambito delle rispettive competenze.

2. I Comuni effettuano attività di controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività, verificando in particolare gli elementi dichiarati in sede di SCIA.

3. La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio, documentale e in loco, a campione, sulla base di un piano definito attraverso criteri di analisi del rischio.

4. I Comuni e la Giunta regionale effettuano le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione ricettiva, la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

5. La Giunta regionale, d’ufficio o su segnalazione dei Comuni e previa verifica degli elementi contestati, può procedere al declassamento del livello di classificazione o all’annullamento della classificazione.

6. In relazione alle attività di cui al comma 1, gli incaricati della Regione e del Comune hanno accesso alle strutture finalizzate alle attività cui alla presente legge, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la Giunta regionale si forniscono reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

8. Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “delle attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività di cui alla presente legge”.

2. Al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “le attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “le attività di cui alla presente legge”.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. L’articolo 27 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 bis

Sviluppo delle attività disciplinate dalla presente legge.

1. La Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, valorizza e sostiene le attività di cui alla presente legge, in particolare attraverso:

a) interventi e progetti di promozione e valorizzazione;

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione.”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. La rubrica dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituita dalla seguente: “Violazioni e sanzioni amministrative.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “le attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “le attività di cui alla presente legge”.

3. Il comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente:

“4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito rispettivamente dall’articolo 8 e dall’articolo 10, comma 3.”.

4. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: “dei centri” sono aggiunte le seguenti: “e aree”.

5. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è così sostituita:

“c) di utilizzo da parte delle aziende agrituristiche o ittituristiche, di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto, o logo delle relative attività, non conformi rispettivamente ai sensi degli articoli 19, 19 bis e 20.”.

6. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”.

7. Alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: “alla lettera f) e alla lettera g)” sono aggiunte le seguenti: “e alla lettera h)”.

8. Alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “delle funzioni di cui al comma 1”.

9. Al comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori” sono soppresse.

10. Dopo il comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inseriti i seguenti:

“8 bis. L’esercizio dell’attività enoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 marzo 2019;

b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 marzo 2019.

8 ter. L’esercizio dell’attività oleoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022.”.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla”.

 

     Art. 30. Norme transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi in corso all’entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

2. Le imprese agrituristiche, già formalmente riconosciute e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano a quanto previsto all’articolo 19 e all’articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, come sostituito e inserito dalla presente legge, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 dei medesimi articoli.

3. Le aziende di turismo rurale già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono esercitare l’attività ai sensi della normativa previgente; ad esse si applica l’articolo 28, comma 7 in materia di sanzioni.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 27, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.