§ 1.2.137 - L.R. 14 dicembre 2022, n. 43.
Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:14/12/2022
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Perequazione degli assegni vitalizi. Modifiche all’ articolo 10 octies della l.r. 3/2009
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.2.137 - L.R. 14 dicembre 2022, n. 43.

Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(B.U. 19 dicembre 2022, n. 61)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 9, comma 7, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Preso atto che l’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1991, n. 38 (Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali), ha consultato l’Associazione degli ex consiglieri regionali nelle date del 30 settembre e del 22 novembre 2022;

Considerato che:

1. Il vitalizio dei consiglieri regionali cessati dalla carica è istituto ormai abolito, in Regione Toscana, a partire dalla decima legislatura. Ne sopravvivono gli effetti residui, ad esaurimento, per quanto riguarda gli ex consiglieri in carica fino al termine della nona legislatura. Tale voce di spesa, che già risultava non più espandibile, si è ulteriormente ridotta quando, con la legge regionale 31 maggio 2019, n. 27, si è provveduto alla rideterminazione in senso perequativo dei vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino al termine della nona legislatura, secondo un sistema tendenzialmente contributivo, adottato a seguito dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 e fondato sul diritto nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l’articolo 1, commi 965 e 966, abbandonando il regime di particolare favore che caratterizzava in precedenza i vitalizi;

2. In tale evenienza, il legislatore regionale, anche in una logica compensativa della riduzione degli importi dei vitalizi, aveva previsto il loro aggiornamento annuo, da effettuarsi sulla base della rilevazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) della variazione dei prezzi al consumo;

3. Dopo alcuni anni caratterizzati da un’inflazione quasi nulla, si è verificata una recente e preoccupante inversione di tendenza, tale che la piana applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto dalla l.r. 3/2009 porterebbe ad un sensibile incremento di spesa e ad un adeguamento degli importi degli assegni non congruo rispetto ad esigenze di sobrietà e risparmio, che permangono nel bilancio regionale, anche in un’ottica solidaristica della collettività tutta;

4. È opportuno dunque procedere alla mitigazione del meccanismo di indicizzazione, contenuto nell’articolo 10 octies della l.r. 3/2009, secondo criteri che non confliggano con ipotetici diritti acquisiti e con il principio di affidamento;

5. Viene in soccorso, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020, la quale risulta dettata con riferimento alla materia pensionistica, affine ma distinta dalla corresponsione dei vitalizi, intesi come indennità della carica di consigliere regionale erogata in modo differito. In ogni caso, la pronuncia si presta a mutuarne taluni principi, affinché la disciplina approvanda risulti conforme a Costituzione, in particolare all’articolo 38, secondo comma, della carta fondamentale. In concreto, risulterebbe costituzionalmente legittima una misura temporanea, che prevedesse una rivalutazione parziale degli assegni, in misura decrescente, secondo una progressione inversa rispetto alla loro entità, per un periodo non superiore ad un triennio. Questo meccanismo non violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, oltre che, ovviamente, quello di temporaneità, poiché priva di effetti paralizzanti definitivi dei meccanismi di indicizzazione dei vitalizi;

6. Sempre in una prospettiva di coerente morigeratezza, nell’ordinamento regionale non sono previsti meccanismi di adeguamento o indicizzazione delle indennità in godimento ai consiglieri in carica, anzi l’articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2009 provvede ad ancorare l’importo dell’indennità a quello della corrispondente indennità mensile lorda che veniva percepita dai componenti della Camera dei Deputati, alla data del 1° dicembre 2011, rapportandovisi in percentuale. Tale importo è rimasto immutato, a distanza di oltre dieci anni, quando ormai corre l’undicesima legislatura;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Perequazione degli assegni vitalizi. Modifiche all’ articolo 10 octies della l.r. 3/2009

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 octies della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è aggiunto il seguente:

“8 bis. Per le annualità 2023, 2024 e 2025, la rivalutazione sulla base dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di cui al comma 8, calcolata in virtù della variazione rispetto all’indice relativo al corrispondente mese dell’anno precedente, è riconosciuta rispetto alla rilevazione ISTAT eventualmente superiore nella seguente misura massima:

a) del 3 per cento per i vitalizi di importo complessivo fino ad euro 1.500 mensili;

b) del 2 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 1.500, fino ad euro 3.000 mensili;

c) dell’1 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 3.000.”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari inerenti alle annualità 2023 e 2024 derivanti dalla presente legge, pari ad euro 91.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per l’annualità successiva, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.