§ 1.2.14 - L.R. 23 luglio 1991, n. 38.
Norme per il riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:23/07/1991
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. La Regione riconosce l'Associazione dei Consiglieri regionali di Toscana costituita da Consiglieri cessati dal mandato.
Art. 2.      1. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
Art. 3.      1. L'Associazione può essere impegnata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali [...]
Art. 4.      1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce oltre ad una sede funzionale il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione.
Art. 5.      1. L'organo di amministrazione del fondo di previdenza di cui alla L.R. 13 giugno 1983, n. 48 è integrato da due ex Consiglieri regionali che ne fanno parte a pieno titolo nominati dall'Ufficio [...]
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 110, 120, 140 del bilancio di previsione 1991, e per gli esercizi successivi con legge [...]


§ 1.2.14 - L.R. 23 luglio 1991, n. 38.

Norme per il riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.

(B.U. 26 luglio 1991, n. 44).

 

Art. 1.

     1. La Regione riconosce l'Associazione dei Consiglieri regionali di Toscana costituita da Consiglieri cessati dal mandato.

     2. I consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di consiglieri regionali onorari [1].

 

     Art. 2.

     1. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:

     a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;

     b) sostenere e valorizzare l'Ente Regione e la sua funzione a sostegno della democrazia e delle Autonomie locali mediante attività di studio e divulgazione;

     c) mettere a disposizione della società Toscana, dell'Istituto regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l'utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attività permanente degli organi della Regione.

 

     Art. 3.

     1. L'Associazione può essere impegnata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.

     2. L’Associazione è consultata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato [2].

 

     Art. 4.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce oltre ad una sede funzionale il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione.

 

     Art. 5.

     1. L'organo di amministrazione del fondo di previdenza di cui alla L.R. 13 giugno 1983, n. 48 è integrato da due ex Consiglieri regionali che ne fanno parte a pieno titolo nominati dall'Ufficio di Presidenza su designazione dell'Associazione.

 

     Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 110, 120, 140 del bilancio di previsione 1991, e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 giugno 2004, n. 32.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 giugno 2004, n. 32.