§ IV.5.45 - L.R. 24 ottobre 2022, n. 22.
Modifica alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati e commercio
Data:24/10/2022
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 48 della L.R. n. 24/2015.


§ IV.5.45 - L.R. 24 ottobre 2022, n. 22.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).

(B.U. 25 ottobre 2022, n. 115, supplemento)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 48 della L.R. n. 24/2015.

1. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) è sostituito dal seguente:

"3. L'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori rimovibili, a uso privato di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, per l'erogazione liquidi di categoria C, di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C), per il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali, cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto è soggetta ad apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). L'esercizio degli stessi non necessita di collaudo.".