§ 46.8.39d - Legge 8 gennaio 1979, n. 5.
Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/01/1979
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Il quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla [...]
Art. 2.      Per l'anno 1978, al maggior numero di promozioni al grado di colonnello conseguente all'applicazione della presente legge si provvede mediante la formazione di un quadro di avanzamento [...]
Art. 3.      Al maggiore onere di L. 100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di [...]


§ 46.8.39d - Legge 8 gennaio 1979, n. 5. [1]

Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(G.U. 18 gennaio 1979, n. 18)

 

     Art. 1.

     Il quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1978, al maggior numero di promozioni al grado di colonnello conseguente all'applicazione della presente legge si provvede mediante la formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nel quadro ordinario.

     Gli ufficiali iscritti nel quadro suppletivo sono promossi alla data del 31 dicembre 1978 e comunque dopo i pari grado iscritti nel quadro ordinario.

 

          Art. 3.

     Al maggiore onere di L. 100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

 

 

ALLEGATO

 

Grado

Forma di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a]

1

2

3

4

5

6

II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri

Generale di divisione

--

--

5

--

--

Generale di brigata

scelta

1 anno di comando di brigata o della scuola ufficiali dei carabinieri o nella carica di capo di stato maggiore del comando generale

13

1 o 2 [b]

1/4 dei generali di brigata non ancora valutati [b]

Colonnello

scelta

--

50

3 o 4 [c]

1/5 dei colonnelli non ancora valutati [c]

Tenente colonnello

scelta

2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore

246

10

1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

anzianità

--

154

--

--

Capitano

scelta

2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente

628

42

1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente

anzianità

--

412

--

--

Sottotenente

anzianità

Superare il corso di applicazione

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.