Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/02/1974 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non [...] |
Art. 2. La norma dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la [...] |
Art. 3. La facoltà del Ministro prevista dall'art. 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo [...] |
§ 46.8.382 - Legge 27 febbraio 1974, n. 69. [1]
Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 23 marzo 1974, n. 78)
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneità all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'art. 1 della
La norma dell'ultimo comma dell'art. 43 della
La facoltà del Ministro prevista dall'art. 43, ultimo comma, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del