Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/12/1973 |
Numero: | 934 |
Sommario |
Art. 1. Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della [...] |
Art. 2. All'onere di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione degli [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.8.380 - Legge 27 dicembre 1973, n. 934. [1]
Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia.
(G.U. 23 gennaio 1974, n. 21)
Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, numero 1463, rivalutati con la
All'onere di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del