§ 46.8.362 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1082.
Modifiche di alcune norme previste dalla L. 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/12/1971
Numero:1082


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla [...]
Art. 2.      Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione degli [...]


§ 46.8.362 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1082. [1]

Modifiche di alcune norme previste dalla L. 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica

(G.U. 20 dicembre 1971, n. 320)

 

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , è elevato di 2 unità in ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di 1 unità nell'anno 1973. Le promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento è stabilito in 13 unità per gli anni 1971 e 1972 e in 10 unità per l'anno 1973. Le eccedenze organiche nel quadro di colonnello sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1974, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 .

     In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla citata legge 12 novembre 1955, n. 1137 , il numero dei colonnelli commissari, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per il 1971, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nel citato primo comma e quelle stabilite al 31 ottobre 1970, seguono i pari grado iscritti nel quadro ordinario. Le promozioni a colonnello da conferire nel 1971, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza 1° gennaio 1971, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando la decorrenza delle promozioni eventualmente già conferite.

 

          Art. 2.

     Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , è elevato di 3 unità in ciascuno degli anni 1971 e 1973 e di 2 unità nell'anno 1972. Le promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1971, 1972 e 1973 è stabilito in 15 unità per gli anni 1971 e 1973 e 11 unità per l'anno 1972. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello sono riassorbite a decorrere dal 10 gennaio 1974 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , il numero dei colonnelli del ruolo normale delle capitanerie di porto, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si osserva la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.