Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 06/12/1971 |
Numero: | 1082 |
Sommario |
Art. 1. Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla [...] |
Art. 2. Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione degli [...] |
§ 46.8.362 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1082. [1]
Modifiche di alcune norme previste dalla L. 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
(G.U. 20 dicembre 1971, n. 320)
Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla
In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla citata
Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per il 1971, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nel citato primo comma e quelle stabilite al 31 ottobre 1970, seguono i pari grado iscritti nel quadro ordinario. Le promozioni a colonnello da conferire nel 1971, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza 1° gennaio 1971, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando la decorrenza delle promozioni eventualmente già conferite.
Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla
In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla
Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si osserva la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del