§ 46.8.35F - Legge 20 ottobre 1971, n. 915.
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/10/1971
Numero:915


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di [...]
Art. 2.      Per il 1971 il numero dei capitani del servizio veterinario ammessi a valutazione è di otto.
Art. 3.      All'onere di lire 59.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato [...]


§ 46.8.35F - Legge 20 ottobre 1971, n. 915. [1]

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 17 novembre 1971, n. 289)

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato, per l'anno 1970, di undici unità per il servizio automobilistico, di tre unità per il servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di ventinove unità per il servizio di amministrazione.

     Le promozioni in aumento di cui al precedente comma sono effettuate, sotto la data del 31 dicembre 1970, iscrivendo in quadro altrettanti capitani dei servizi suddetti tratti da quelli che nella graduatoria di merito, già formata per il 1970, siano stati dichiarati idonei e non iscritti in quadro ed occupino nella graduatoria stessa, a partire dall'ultimo capitano idoneo ed iscritto, un posto di graduatoria compreso nel numero delle promozioni da effettuare. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozione a tenente colonnello in eccedenza all'organico di tale grado. L'eccedenza nel grado di tenente colonnello sarà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

 

          Art. 2.

     Per il 1971 il numero dei capitani del servizio veterinario ammessi a valutazione è di otto.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 59.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.