Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 25/03/1971 |
Numero: | 185 |
Sommario |
Art. 1. La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale [...] |
Art. 2. L'aliquota di valutazione per il quadro di avanzamento per l'anno 1971 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio, già [...] |
§ 46.8.358 - Legge 25 marzo 1971, n. 185. [1]
Modificazioni alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 29 aprile 1971, n. 107)
La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuata senza tener conto del vincolo dell'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, previsto dalla nota "m" in calce alla tabella 1 annessa alla
L'aliquota di valutazione per il quadro di avanzamento per l'anno 1971 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrata con i pari grado non ancora valutati che precedono nel ruolo l'ultimo iscritto nell'aliquota stessa.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del