§ 46.8.358 - Legge 25 marzo 1971, n. 185.
Modificazioni alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:25/03/1971
Numero:185


Sommario
Art. 1.      La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale [...]
Art. 2.      L'aliquota di valutazione per il quadro di avanzamento per l'anno 1971 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio, già [...]


§ 46.8.358 - Legge 25 marzo 1971, n. 185. [1]

Modificazioni alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 29 aprile 1971, n. 107)

 

 

     Art. 1.

     La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuata senza tener conto del vincolo dell'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, previsto dalla nota "m" in calce alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

 

          Art. 2.

     L'aliquota di valutazione per il quadro di avanzamento per l'anno 1971 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrata con i pari grado non ancora valutati che precedono nel ruolo l'ultimo iscritto nell'aliquota stessa.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.