Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 11/05/1966 |
Numero: | 334 |
Sommario |
Art. 1. Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.8.334 - Legge 11 maggio 1966, n. 334. [1]
Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 6 giugno 1966, n. 138)
Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla
Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri III, IV, V, VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo";
Tabella n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20";
Alla colonna 4 sono soppresse le parole: "1/9 dell'organico del grado".
A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'art. 26 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del