§ 46.8.26a - Legge 30 giugno 1959, n. 488.
Interpretazione autentica dell'art. 26 dello legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/06/1959
Numero:488


Sommario
Art. unico.      La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, [...]


§ 46.8.26a - Legge 30 giugno 1959, n. 488. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 26 dello legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 21 luglio 1959, n. 173).

 

 

     Art. unico.

     La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.