§ 46.8.266 - Legge 11 giugno 1959, n. 353.
Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/06/1959
Numero:353


Sommario
Art. 1.      Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di [...]
Art. 2.      Le pensioni ordinarie a favore dei sottufficiali di cui al precedente art. 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe vigenti fino [...]
Art. 3.      L'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è riliquidato tenendo [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960
Art. 5.      All'onere pertinente all'esercizio 1959-60 sarà provveduto con un'aliquota dei proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167


§ 46.8.266 - Legge 11 giugno 1959, n. 353. [1]

Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

(G.U. 13 giugno 1959, n. 139)

 

 

     Art. 1.

     Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato è attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

maresciallo maggiore e gradi corrispondenti 271

maresciallo capo e gradi corrispondenti 229

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 202

sergente maggiore e gradi corrispondenti 180

vicebrigadiere e sottobrigadiere 157

sergente 131.

 

     Ai fini degli aumenti periodici dello stipendio e della paga dei marescialli, sergenti maggiori, secondi capi e sergenti di cui ai primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è fissato come segue:

maresciallo maggiore e gradi corrispondenti 18

maresciallo capo e gradi corrispondenti 15

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 11

sergente maggiore e secondo capo 10

Sergente 2.

 

     Gli aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri, vicebrigadieri e sottobrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di cui al primo comma, nonchè dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di 6.

     Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata fino alla data da cui ha effetto la presente legge.

     Agli aiutanti di battaglia è attribuita una indennità annua lorda di lire 40.000.

 

          Art. 2.

     Le pensioni ordinarie a favore dei sottufficiali di cui al precedente art. 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi o delle paghe calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dall'applicazione dello stesso art. 1.

 

          Art. 3.

     L'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio di cui al precedente art. 1 ridotto del 10 per cento.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

 

          Art. 5.

     All'onere pertinente all'esercizio 1959-60 sarà provveduto con un'aliquota dei proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.