§ 46.8.226 - Legge 30 giugno 1954, n. 549.
Riforma dei Depositi cavalli stalloni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/06/1954
Numero:549


Sommario
Art. 1.      I ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966, 18 febbraio 1932, n. 166, 20 gennaio 1927, n. 119, e alla [...]
Art. 2.      In sostituzione dei ruoli indicati nell'art. 1, il Governo della Repubblica è delegato ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 3.      Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'art. 2, saranno [...]
Art. 4.      I graduati e militari di truppa non inquadrati nei ruoli sono iscritti nei ruoli stessi in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del [...]
Art. 5.      Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura [...]
Art. 6.      Ciascun Deposito provvederà per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse le spese di personale, con gestione autonoma
Art. 7.      Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito è effettuato da un Collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste composto di tre membri [...]
Art. 8.      I Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa sono soppressi, e il personale civile non di ruolo in servizio presso i Centri dismessi a [...]
Art. 9.      I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai Centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2700 ettari, sono dismessi dal Ministero della difesa e [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dall'alienazione degli immobili di cui alla lettera a) del precedente [...]
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio


§ 46.8.226 - Legge 30 giugno 1954, n. 549. [1]

Riforma dei Depositi cavalli stalloni.

(G.U. 3 agosto 1954, n. 175)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966, 18 febbraio 1932, n. 166, 20 gennaio 1927, n. 119, e alla legge 9 maggio 1940, n. 368, sono soppressi.

 

          Art. 2.

     In sostituzione dei ruoli indicati nell'art. 1, il Governo della Repubblica è delegato ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli per i gruppi A, B, e C, nel numero di 16 posti per ciascun gruppo e, per il personale subalterno, nel numero complessivo di 250 posti.

     Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvederà anche ad attuare il trasferimento del personale militare comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i detti Depositi, nei nuovi ruoli istituiti a' sensi del suddetto primo comma.

     Il trasferimento sarà attuato su domanda degli interessati da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e sarà effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e la valutazione, ad ogni fine di legge, del servizio anteriormente prestato.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'art. 2, saranno a loro domanda collocati nella riserva o a riposo, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500, oppure avranno diritto a restare nei ruoli dell'Esercito.

 

          Art. 4.

     I graduati e militari di truppa non inquadrati nei ruoli sono iscritti nei ruoli stessi in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, oppure potranno ottenere, a domanda, la liquidazione della pensione con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, sulla base delle paghe percepite alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

     Al personale collocato a riposo ai sensi della seconda parte del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione20stessa o della indennità una tantum.

     Ai graduati e militari di truppa che, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltrino al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) domanda di volontaria cessazione dal servizio viene, in aggiunta al trattamento di quiescenza, corrisposta una indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio o paga con esclusione di carovita ed indennità accessorie, per ogni anno di servizio effettivo prestato.

 

          Art. 5.

     Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     All'onere relativo, valutato in lire 150 milioni, sarà fatto fronte con l'equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio dello stesso Ministero concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

     Alle spese relative al trattamento di quiescenza previsto dal precedente art. 4, calcolate in lire 40 milioni, sarà provveduto con i fondi inscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Esercito, concernente le pensioni ordinarie.

 

          Art. 6.

     Ciascun Deposito provvederà per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse le spese di personale, con gestione autonoma.

 

          Art. 7.

     Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito è effettuato da un Collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste composto di tre membri effettivi e due supplenti.

     Sono membri effettivi un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero20delle finanze appartenente al ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

     Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.

     Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle Amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Deposito ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

     I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.

 

          Art. 8.

     I Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa sono soppressi, e il personale civile non di ruolo in servizio presso i Centri dismessi a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passa alle dipendenze dell'anzidetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello stato di diritto in cui si trova all'entrata in vigore della presente legge.

     Con decreti interministeriali da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto alla definizione delle prestazioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornirà a quello della difesa per quanto attiene alla produzione e all'allevamento degli equini, in relazione alle particolari esigenze militari, nonchè alla definizione dei corrispettivi compensi.

 

          Art. 9.

     I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai Centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2700 ettari, sono dismessi dal Ministero della difesa e saranno dal Ministero delle finanze, d'intensa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) in parte alienati agli Enti di riforma agraria e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori, e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i loro rispettivi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

     b) in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni previste dalle leggi in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni onde assicurare la conservazione ed il miglioramento delle più importanti razze e produzioni tipiche equine allevate in Italia, e per far fronte alle esigenze del Ministero della difesa in relazione al disposto del precedente articolo.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dall'alienazione degli immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nei capitoli concernenti la costruzione di impianti nel territorio nazionale.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.