§ 46.8.155 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 810 .
Collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/05/1948
Numero:810


Sommario
Art. 1.      Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Aeronautica, gli ufficiali inferiori dell'Arma e Corpi [...]
Art. 2.      Il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio possono essere effettuati sia a domanda che d'autorità. D'autorità saranno, di massima, collocati per primi in [...]
Art. 3.      Gli ufficiali indicati nell'art. 1, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio d'autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi [...]
Art. 4.      Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, sono [...]
Art. 5.      Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio [...]
Art. 6.      Gli ufficiali inferiori in aspettativa per infermità proveniente da cause di servizio, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in applicazione del presente [...]
Art. 7.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano
Art. 8.      Le norme del presente decreto si applicano agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di [...]
Art. 9.      Sino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei ruoli e nei gradi degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo [...]
Art. 10.      Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati in ausiliaria [...]
Art. 11.      Il trattamento previsto dall'art. 4 è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali inferiori in servizio permanente [...]


§ 46.8.155 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 810 [1].

Collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica.

(G.U. 1 luglio 1948, n. 150)

 

 

     Art. 1.

     Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Aeronautica, gli ufficiali inferiori dell'Arma e Corpi dell'aeronautica, in servizio permanente effettivo, possono, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la difesa, essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun ruolo con decreto del Capo dello Stato da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio possono essere effettuati sia a domanda che d'autorità. D'autorità saranno, di massima, collocati per primi in ausiliaria, o dispensati dal servizio, coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

     Le domande dovranno pervenire al Ministero della difesa entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri ed internati dalla data del rientro in Patria.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali indicati nell'art. 1, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio d'autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere, in modo particolarmente distinto, l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

     Detta valutazione è effettuata da apposite commissioni nominate dal Ministro per la difesa e formate da un ufficiale generale, presidente, e da quattro colonnelli o tenenti colonnelli, membri, sulla scorta delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni o rapporti che le commissioni riterranno di chiedere.

     Il giudizio di primo grado è devoluto alle stesse commissioni.

     Il giudizio definitivo spetta al Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, sono collocati in ausiliaria, ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:

     a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

     b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

     c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b), faccia corrispondere, per un periodo fino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita, e che per il rimanente periodo, fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e la indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento in ausiliaria, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

     Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nella lettera c), agli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, si applicano i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo, sono dispensati dal servizio, ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa:

     a) ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;

     b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità carovita. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

 

          Art. 6.

     Gli ufficiali inferiori in aspettativa per infermità proveniente da cause di servizio, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in applicazione del presente decreto, hanno diritto per il periodo massimo di tre anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermità.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, ovvero che sia sospeso dall'impiego, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali o sia cessata la sospensione dall'impiego;

     b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base agli articoli 38 e 38 bis della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.

     Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

     Il collocamento in ausiliaria o la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto di impiego.

     Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento in ausiliaria o la dispensa dal servizio di cui sopra dovrà essere sostituito dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.

     Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale d'ufficio o su domanda.

 

          Art. 8.

     Le norme del presente decreto si applicano agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

 

          Art. 9.

     Sino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei ruoli e nei gradi degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo per effetto dei collocamenti in ausiliaria o delle dispense dal servizio disposte in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

 

          Art. 10.

     Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del presente decreto.

     Detti ufficiali, con precedenza di quelli collocati in ausiliaria o dispensati a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personali civili da costituire presso determinati enti dell'Amministrazione militare, qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzazione e sistemazione delle Forze armate.

     Nel caso di reimpiego, sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 4, lettera c), ed all'art. 5, lettera b).

 

          Art. 11.

     Il trattamento previsto dall'art. 4 è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo, appartenenti a ruoli e gradi per i quali il Ministro per la difesa si è avvalso della facoltà di sospendere le promozioni, conferitagli dal regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2121, e successive proroghe, e collocati in ausiliaria per limiti di età da una data posteriore all'8 settembre 1943 ed anteriore a quella in cui si sia fatto luogo alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento annuali.

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto, detto trattamento può essere corrisposto, a domanda, ai capitani dell'Arma e Corpi dell'aeronautica collocati in congedo speciale dopo l'8 settembre 1943.

     Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera c) dell'art. 4, si tien conto dello stipendio, dell'indennità militare e dell'indennità di carovita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo, per quanto concerne l'indennità di carovita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 54. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.