§ 46.8.129 - D.Lgs.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 1220 .
Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/09/1947
Numero:1220


Sommario
Art. 1. a
Art. 2.      Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o di autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a [...]
Art. 3.      La valutazione del personale ai fini della cessazione dal servizio di autorità sarà fatta sulla base dell'affidamento dato dai singoli di percorrere in modo distinto [...]
Art. 4.      I sottufficiali che cessano dal servizio d'autorità in applicazione del presente decreto possono essere d'ufficio immessi nell'impiego civile di gruppo "C" anche presso [...]
Art. 5. a
Art. 6.      I sergenti maggiori in carriera continuativa che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in applicazione del presente decreto, [...]
Art. 7.      Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel n. 1, lettera c) degli articoli 5 e 6, il limite di età è fissato in anni 55 senza distinzione di grado e di [...]
Art. 8.      Nel caso di immissione nell'impiego civile effettuato ai sensi dell'art. 4, o comunque di reimpiego in posti di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello [...]
Art. 9. a
Art. 10.      Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici le vacanze che verranno a formarsi nei vari ruoli e gradi dei sottufficiali per effetto della cessazione dal servizio [...]
Art. 11.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano
Art. 12.      Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sottufficiali prigionieri o internati man mano che rientrano in Patria e dopo che sia stata definita la rispettiva [...]


§ 46.8.129 - D.Lgs.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 1220 [1] .

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica.

(G.U. 17 novembre 1947, n. 264)

 

 

     Art. 1.

     Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici dei sottufficiali dell'Aeronautica, è data facoltà al Ministro per la difesa di collocare a riposo o dispensare dal servizio gli aiutanti di battaglia, i marescialli di 1a, 2a e 3a classe e i sergenti maggiori in servizio continuativo di carriera (compresi i trattenuti e i fuori quadro ai sensi degli articoli 116 e 71 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744) con le norme stabilite negli articoli seguenti e nella misura che sarà fissata per ciascun grado, ruolo e categorie con successivi decreti del Capo provvisorio dello Stato da emanare su proposta del Ministro per la difesa, di intensa con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o di autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualità militari e di carattere.

     Le domande dovranno pervenire al Ministero della difesa - Aeronautica - entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Tale termine decorre per i prigionieri e gli internati, alla data di rientro in Patria.

 

          Art. 3.

     La valutazione del personale ai fini della cessazione dal servizio di autorità sarà fatta sulla base dell'affidamento dato dai singoli di percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo distinto l'ulteriore servizio.

     Detta valutazione è effettuata da apposite commissioni, sulla scorta dei documenti caratteristici e matricolari dei militari interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè sulla base delle informazioni e dei rapporti che le commissioni stesse riterranno di chiedere.

     Il giudizio di 1° grado è devoluto a commissioni istituite presso i Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica e formate da un colonnello, presidente, da un tenente colonnello o maggiore e da un ufficiale inferiore della categoria cui appartiene il militare da giudicare o di categoria affine, membri, designati dai Comandi di zona aerea o di aeronautica.

     Il giudizio di 2° grado è devoluto ad una commissione centrale presso il Ministero della difesa - Aeronautica - composta di un generale, presidente, di un colonnello e di un tenente colonnello o maggiore, membri.

     Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali che cessano dal servizio d'autorità in applicazione del presente decreto possono essere d'ufficio immessi nell'impiego civile di gruppo "C" anche presso le altre Amministrazioni dello Stato, d'intesa con le medesime, sempre che il reimpiego avvenga contemporaneamente al congedamento.

     I sottufficiali che, in applicazione del presente decreto cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili, possono concorrere all'impiego civile nelle pubbliche Amministrazioni, a prescindere dai limiti di età.

 

          Art. 5.

     Gli aiutanti di battaglia e i marescialli di 1a, 2 ae 3a classe, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in base al presente decreto sono:

     1) collocati a riposo con diritto:

     a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni. Il sottufficiale che ha almeno 15 anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo;

     b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione di un periodo di 5 anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

     c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b), faccia corrispondere per un periodo fino al raggiungimento dei limiti di età di cui al successivo art. 7, e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di carovita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato.

     A tale fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita;

     2) dispensati dal servizio, se contino meno di 15 anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di 15 anni di detto servizio utile, ma meno di 12 anno di servizio effettivo, con il diritto:

     a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio annuo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

     b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita all'atto della dispensa dal servizio.

     A tale fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive varianti dipendenti dal costo della vita.

 

          Art. 6.

     I sergenti maggiori in carriera continuativa che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in applicazione del presente decreto, sono:

     1) collocati a riposo, con diritto:

     a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni.

     Il sottufficiale che ha almeno 15 anni di servizio utile per la pensione dei quali 12 di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo;

     b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

     c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b), faccia corrispondere il trattamento stesso per un periodo di due anni a quello loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità di carovita, e per un successivo periodo di 14 anni, ma comunque non oltre tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, di cui al successivo art. 7, i quattro quinti di quello innanzi specificato.

     A tale fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento a riposo, mentre per le indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita:

     2) dispensati dal servizio, se contino meno di 15 anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di 15 anni di detto servizio utile, ma meno di 12 anni di servizio effettivo, con diritto:

     a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi di una annualità di paga, quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;

     b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità di carovita all'atto della dispensa dal servizio.

     A tal fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

 

          Art. 7.

     Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel n. 1, lettera c) degli articoli 5 e 6, il limite di età è fissato in anni 55 senza distinzione di grado e di categoria.

 

          Art. 8.

     Nel caso di immissione nell'impiego civile effettuato ai sensi dell'art. 4, o comunque di reimpiego in posti di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla occupazione con assegno mensile di cui all'art. 5, n. 1), lettera c) e n. 2), lettera b), ed all'articolo 6, n. 1), lettera c) e n. 2), lettera b) del presente decreto.

     Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni che vietano il cumulo degli assegni di attività con la pensione.

 

          Art. 9.

     Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli di 1a, 2a e 3a classe in licenza di convalescenza per infermità dipendenti da causa di servizio che cessano dal servizio in applicazione del presente decreto, hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di collocamento in licenza di convalescenza, per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico, che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella predetta posizione.

 

          Art. 10.

     Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici le vacanze che verranno a formarsi nei vari ruoli e gradi dei sottufficiali per effetto della cessazione dal servizio disposta in applicazione del presente decreto non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) ai militari in attesa di giudizio, a quelli per i quali sia stata ordinata inchiesta disciplinare ed a quelli sospesi dal grado sino a quando non siano definiti i procedimenti penali e disciplinari o sia cessata la sospensione dal grado;

     b) ai militari proposti per la cessazione dal servizio in base all'art. 64, lettera c) nn. 1), 3), 4) e lettera g) del regio decreto 3 febbraio 1938, n. 744, sino a quando non sia stata definita la loro posizione di stato.

     Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate ai sottufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento a riposo o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

     Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.

     Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui sopra dovrà essere sostituito dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.

     Resta fermo per i sottufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale, di ufficio o su domanda.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sottufficiali prigionieri o internati man mano che rientrano in Patria e dopo che sia stata definita la rispettiva posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

 


[1]  Ratificato dalla legge 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.