Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 22/04/1945 |
Numero: | 179 |
Sommario |
Art. 1. I professori di ruolo di discipline giuridiche nella università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui [...] |
Art. 2. Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano [...] |
Art. 3. I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono [...] |
Art. 4. I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado, [...] |
Art. 5. A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed [...] |
Art. 6. In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste [...] |
Art. 7. I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, [...] |
Art. 8. Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è [...] |
Art. 9. Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore [...] |
Art. 10. Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo [...] |
Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 80.5.16 – D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 179.
Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione.
(G.U. 12 maggio 1945, n. 57).
I professori di ruolo di discipline giuridiche nella università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R.
Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del
I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del
La disposizione non si applica ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado, possono essere presentati direttamente alla Commissione centrale mediante il deposito nella segreteria di essa.
Nel caso previsto dal comma precedente, a cura di detta segreteria, il ricorso deve essere comunicato all'Alto Commissario, se il ricorso stesso sia stato prodotto dall'interessato, od a quest'ultimo, se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale provvede, altresì, a richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio cui il ricorso si riferisce.
A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.
In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.
Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta, o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.
I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del
Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del
Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del
Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo comma dell'art. 25 del
Ferma restando, per il personale civile addetto agli altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato dall'art. 1, n. 1, del
I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.