§ 46.6.62 - Legge 15 maggio 1959, n. 368.
Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:15/05/1959
Numero:368


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonchè ai capitani [...]
Art. 3.      All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli n. 28 (lire [...]


§ 46.6.62 - Legge 15 maggio 1959, n. 368.

Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 17 giugno 1959, n. 142)

 

     Art. 1. [1]

     [E' istituita la qualifica di primo capitano per i capitani dell'Aeronautica. Tale qualifica è conferita ai capitani di tutti i ruoli che abbiano compiuto dodici anni di grado.

     Ai capitani delle categorie in congedo di tutti i ruoli dell'Aeronautica spetta la qualifica di primo capitano quando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

     Per la parte non regolata dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376.

     E' abrogato il regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.]

 

          Art. 2.

     Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonchè ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa è conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli n. 28 (lire 714.000), n. 30 (lire 156.000), n. 73 (lire 550.000) e n. 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3000 con gli stanziamenti del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.