§ 46.6.20 - D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1457 .
Estensione agli ufficiali in posizione ausiliaria della Guardia di finanza del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:07/11/1947
Numero:1457


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali della Guardia di finanza che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati in ausiliaria
Art. 2.      L'indennità di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma o in congedo [...]
Art. 3.      Per gli ufficiali collocati dal servizio permanente effettivo direttamente in ausiliaria od a riposo con l'iscrizione nella riserva, per età ovvero in applicazione delle [...]
Art. 4.      Agli ufficiali collocati in ausiliaria "a domanda" o dal congedo provvisorio, si applicano le disposizioni attualmente in vigore
Art. 5.      Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano "fuori quadro", o "fuori organico", o in aspettativa per riduzione di quadri, e gli [...]
Art. 6.      Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria in base all'art. 5 compete l'indennità speciale annua stabilita dall'art. 1 e per il tempo ivi indicato
Art. 7.      Agli ufficiali indicati nell'art. 5 che non presenteranno la domanda per il trasferimento nell'ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le [...]
Art. 8.      Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano agli ufficiale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in ausiliaria e che in tale posizione siano [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° gennaio 1947


§ 46.6.20 - D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1457 [1] .

Estensione agli ufficiali in posizione ausiliaria della Guardia di finanza del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

(G.U. 31 dicembre 1947, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali della Guardia di finanza che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati in ausiliaria:

     a) per età;

     b) in applicazione delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

     compete, per i primi otto anni dalla data del collocamento in ausiliaria, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:

 

generali di divisione

L.

14.000

generali di brigata

"

12.000

colonnelli

"

9.000

tenenti colonnelli

"

7.000

maggiori

"

6.000

capitani

"

5.000

subalterni

"

4.000

 

     Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, gli ufficiali non abbiano compiuto l'età di 65 anni l'indennità è corrisposta sino al raggiungimento dell'età predetta.

     In ogni caso, l'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del suo collocamento in ausiliaria.

     Agli ufficiali di cui sopra non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, e dall'art. 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e loro successive modificazioni. A detti ufficiali si applica il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'indennità di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma o in congedo assoluto per età, o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio.

     Detta indennità va corrisposta anche agli ufficiali che abbiano diritto al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore).

     Qualora si tratti di ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo con diritto ad assegno integratore di cui all'art. 19 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell'art. 1 del presente decreto quanti sono gli anni di servizio utili a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

 

          Art. 3.

     Per gli ufficiali collocati dal servizio permanente effettivo direttamente in ausiliaria od a riposo con l'iscrizione nella riserva, per età ovvero in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, il periodo di otto anni, previsto dall'art. 1, è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato, nel periodo stesso, richiamato in servizio; non è invece, computato come servizio effettivo il periodo di tempo, compreso nei suddetti otto anni, nel quale l'ufficiale abbia prestato allo Stato altro servizio utile agli effetti della pensione.

     Allo scadere del periodo predetto - durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6% - gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione al suaccennato periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi, nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività, valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

 

          Art. 4.

     Agli ufficiali collocati in ausiliaria "a domanda" o dal congedo provvisorio, si applicano le disposizioni attualmente in vigore.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano "fuori quadro", o "fuori organico", o in aspettativa per riduzione di quadri, e gli ufficiali che, successivamente alla predetta data, saranno collocati nelle posizioni anzidette, possono avanzare domanda per il trasferimento nell'ausiliaria. La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o da quella della cessazione dal servizio permanente effettivo.

 

          Art. 6.

     Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria in base all'art. 5 compete l'indennità speciale annua stabilita dall'art. 1 e per il tempo ivi indicato.

     Il periodo di tempo da essi trascorso in ausiliaria sarà computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, sino a raggiungere con l'intero periodo compiuto nella posizione di "fuori quadro", "fuori organico", o aspettativa per riduzione di quadri, il massimo di otto anni.

     Allo scadere del periodo di permanenza nell'ausiliaria valutabile per intero agli effetti della pensione - durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6% - gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi, nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività, valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

 

          Art. 7.

     Agli ufficiali indicati nell'art. 5 che non presenteranno la domanda per il trasferimento nell'ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano agli ufficiale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per età, o in seguito a esclusione dall'avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di "fuori quadro" o "fuori organico".

     Gli ufficiali anzidetti possono però, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optare per il trattamento stabilito dalle disposizioni attualmente in vigore.

     In ogni caso la concessione dell'indennità speciale prevista dal succitato art. 1 non comporta pagamento di arretrati.

     Agli ufficiali che siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° gennaio 1947.

 


[1]  Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.