Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.4 corpo forestale dello Stato |
Data: | 11/05/1970 |
Numero: | 313 |
Sommario |
Art. 1. Il numero degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi [...] |
Art. 2. Restano a carico dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, sia al [...] |
§ 46.4.1B - Legge 11 maggio 1970, n. 313. [1]
Modifica dell'art. 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
(G.U. 3 giugno 1970, n. 135)
Il numero degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi dell'art. 7 del regio
Restano a carico dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, sia al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione statale addetto ai servizi dell'Azienda stessa.
[1] Abrogata dall'art. 24 del