Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 24/07/1985 |
Numero: | 410 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della [...] |
Art. 2. Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue |
Art. 3. 1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge |
Art. 4. 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno |
Art. 5. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 46.3.110 - Legge 24 luglio 1985, n. 410. [1]
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
(G.U. 14 agosto 1985, n. 191)
1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla
2. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il disposto dell'art. 3 della
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:
a) sottufficiali n. 25.000, di cui 900 marescialli maggiori carica speciale [2] ;
b) militari di truppa n. 67.200.
1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge.
2. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'art. 37 della
3. Per gli anni dal 1986 al 1989 i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati anche tra i tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito con le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della
1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 35 miliardi e lire 70 miliardi - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 1,5 miliardi per ciascun anno del triennio - si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tabella 1.
Grado |
Forma di avanzamento al grado superiore |
Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento |
Organico del grado |
Promozioni annuali al grado superiore |
Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (1) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Generale di divisione |
- |
- |
7 |
- |
- |
Generale di brigata |
Scelta |
un anno di comando brigata o incarico equipollente |
17 |
1 o 2 (2) |
1/4 dei generali di brigata non ancora valutati |
Colonnello |
Scelta |
- |
61 |
4 o 5 (3) |
1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
Tenente colonnello |
Scelta |
due anni di comando di gruppo e comando equipollente, anche se compiuti in tutto in o in parte nel grado di maggiore |
308 |
12 o 13 (4) |
1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
Maggiore |
Anzianità |
- |
190 |
- |
- |
Capitano |
Scelta |
due anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente |
783 |
53 |
1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
Tenente |
Anzianità |
- |
515 |
- - |
- - |
Sottotenente |
Anzianità |
Superare il corso di applicazione (5) |
|
- - |
- - |
(1) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo. |
|||||
(2) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno ed 1 promozione nel quarto anno. |
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(3) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 5 promozioni nel primo anno e 4 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno. |
|||||
(4) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1986: 13 promozioni nel primo anno e 12 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno. |
|||||
(5) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65. |
Tabella 2 - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (*).
Grado |
Organici al 1° gennaio |
||||
|
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
Generali di divisione |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
Generali di brigata |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
Colonnelli |
53 |
55 |
57 |
59 |
61 |
Tenenti colonnelli |
265 |
275 |
285 |
296 |
308 |
Maggiori |
160 |
168 |
175 |
183 |
190 |
Capitani |
664 |
700 |
735 |
760 |
783 |
Tenenti e sottotenenti |
450 |
465 |
485 |
500 |
515 |
Tabella 3 [3]
|
Organici al 1° gennaio |
|||||
Grado |
Organici al 1° gennaio 1985 |
Organici al 1° gennaio 1986 |
Organici al 1° gennaio 1987 |
Organici al 1° gennaio 1988 |
Organici al 1° gennaio 1989 |
Organici al 1° gennaio 1990 |
Sottufficiali |
22.500 |
23.000 |
23.500 |
24.000 |
24.800 |
25.000 |
Militari di truppa |
63.000 |
64.000 |
65.000 |
66.000 |
67.200 |
67.200 |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Lettera così sostituita dall'art. 19 del
[3] Tabella così sostituita dall'art. 19 del