§ 46.3.110 - Legge 24 luglio 1985, n. 410.
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:24/07/1985
Numero:410


Sommario
Art. 1.      1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della [...]
Art. 2.      Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue
Art. 3.      1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge
Art. 4.      1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno
Art. 5.      La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.3.110 - Legge 24 luglio 1985, n. 410. [1]

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

(G.U. 14 agosto 1985, n. 191)

 

 

     Art. 1.

     1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 66.

     2. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il disposto dell'art. 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.

 

          Art. 2.

     Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

     a) sottufficiali n. 25.000, di cui 900 marescialli maggiori carica speciale [2] ;

     b) militari di truppa n. 67.200.

 

          Art. 3.

     1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge.

     2. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, tra i sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri in servizio di prima nomina.

     3. Per gli anni dal 1986 al 1989 i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati anche tra i tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito con le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 luglio 1984, n. 324; nei medesimi anni non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo.

 

          Art. 4.

     1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno.

     2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 35 miliardi e lire 70 miliardi - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 1,5 miliardi per ciascun anno del triennio - si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Tabella 1.

 

Grado

Forma di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (1)

1

2

3

4

5

6

Generale di divisione

-

-

7

-

-

Generale di brigata

Scelta

un anno di comando brigata o incarico equipollente

17

1 o 2 (2)

1/4 dei generali di brigata non ancora valutati

Colonnello

Scelta

-

61

4 o 5 (3)

1/5 dei colonnelli non ancora valutati

Tenente colonnello

Scelta

due anni di comando di gruppo e comando equipollente, anche se compiuti in tutto in o in parte nel grado di maggiore

308

12 o 13 (4)

1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

Anzianità

-

190

-

-

Capitano

Scelta

due anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente

783

53

1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente

Anzianità

-

515

- -

- -

Sottotenente

Anzianità

Superare il corso di applicazione (5)

 

- -

- -

(1) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(2) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno ed 1 promozione nel quarto anno.

(3) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 5 promozioni nel primo anno e 4 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.

(4) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1986: 13 promozioni nel primo anno e 12 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(5) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65.

 

     Tabella 2 - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (*).

 

Grado

Organici al 1° gennaio

 

1985

1986

1987

1988

1989

Generali di divisione

6

6

7

7

7

Generali di brigata

15

16

17

17

17

Colonnelli

53

55

57

59

61

Tenenti colonnelli

265

275

285

296

308

Maggiori

160

168

175

183

190

Capitani

664

700

735

760

783

Tenenti e sottotenenti

450

465

485

500

515

 

     Tabella 3 [3]

 

 

Organici al 1° gennaio

Grado

Organici al 1° gennaio 1985

Organici al 1° gennaio 1986

Organici al 1° gennaio 1987

Organici al 1° gennaio 1988

Organici al 1° gennaio 1989

Organici al 1° gennaio 1990

Sottufficiali

22.500

23.000

23.500

24.000

24.800

25.000

Militari di truppa

63.000

64.000

65.000

66.000

67.200

67.200

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 19 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[3]  Tabella così sostituita dall'art. 19 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.