§ 46.3.107 - Legge 4 agosto 1984, n. 429.
Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:04/08/1984
Numero:429


Sommario
Art. 1.      Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su [...]
Art. 2.      Il disposto di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica a tutti i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo giudizio [...]
Art. 3.      Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permane [...]
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di lire in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1984 e seguenti mediante riduzione [...]


§ 46.3.107 - Legge 4 agosto 1984, n. 429. [1]

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916.

(G.U. 9 agosto 1984, n. 219)

 

 

     Art. 1.

     Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa.

     Il Ministro della difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione più anziano di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue in ordine di anzianità.

     Il vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri.

 

          Art. 2.

     Il disposto di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica a tutti i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo giudizio di idoneità della commissione superiore di avanzamento, da effettuarsi, per gli ufficiali in servizio, immediatamente prima del collocamento in ausiliaria e per quelli già in ausiliaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Quanto disposto dal primo comma del presente articolo si applica parimenti ai tenenti generali o gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un Corpo dell'Esercito o della Marina militare o di capo di un Corpo o del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187. I conseguenti effetti retributivi decorrono, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permane sino alla scadenza del mandato, secondo le norme vigenti all'atto dell'assunzione della carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di lire in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1984 e seguenti mediante riduzione della disponibilità del capitolo 4600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. A norma dell'art. 33, comma 6, lett. b), D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, Il presente provvedimento, per effetto dell’art. 33 del D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, non si applica all'Arma dei carabinieri con decorrenza dall’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 297/2000.