§ 46.3.7A - Legge 26 ottobre 1971, n. 916.
Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:26/10/1971
Numero:916


Sommario
Art. 1.      L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:
Art. 2.      All'onere annuo di lire 800.000 derivante dalla presente legge si provvederà quanto a lire 400.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.


§ 46.3.7A - Legge 26 ottobre 1971, n. 916. [1]

Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

(G.U. 17 novembre 1971, n. 289)

 

     Art. 1.

     L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:

     "Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

     I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza".

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire 800.000 derivante dalla presente legge si provvederà quanto a lire 400.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi e per le altre 400.000 lire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. La presente legge non si applica all'Arma dei carabinieri come stabilito dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.