§ 69.3.125 - D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:04/10/2022
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 322-bis del codice penale
Art. 2.  Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Art. 3.  Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898
Art. 4.  Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Art. 5.  Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 69.3.125 - D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

(G.U. 22 ottobre 2022, n. 248)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;

     Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

     Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;

     Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del Codice penale;

     Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 322-bis del codice penale

     1. All'articolo 322-bis del codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo le parole «istigazione alla corruzione» sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»;

     b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323».

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

     1. All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.».

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

     1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola «comunque» è soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;

     b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

     1. All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.