Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 04/10/2022 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 322-bis del codice penale |
Art. 2. Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
Art. 3. Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 |
Art. 4. Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 |
Art. 5. Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 69.3.125 - D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
(G.U. 22 ottobre 2022, n. 248)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Visto l'articolo 3 della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica dell'articolo 322-bis del codice penale
1. All'articolo 322-bis del codice penale, approvato nel testo definitivo con
a) nella rubrica, dopo le parole «istigazione alla corruzione» sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»;
b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323».
Art. 2. Modifica dell'articolo 301 del
1. All'articolo 301, comma 1, del
Art. 3. Modifica dell'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
Art. 4. Modifica dell'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) al comma 1, la parola «comunque» è soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».
Art. 5. Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del
1. All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.