§ 29.2.101 - D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:27/05/2022
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74
Art. 3.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da [...]
Art. 4.  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 29.2.101 - D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

(G.U. 22 giugno 2022, n. 144)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

     Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

     Vista la direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 19;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, recante attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, recante attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la Decisione 26 febbraio 2009, n. 315 del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74

     1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, le parole da «, istituito» sino a «6 aprile 2009» sono soppresse;

     b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     «Art. 1 bis. (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali). - 1. È istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.

     2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.»;

     c) all'articolo 2:

     1) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

     «d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

     d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresì, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota.»;

     d) all'articolo 4:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.»;

     e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Richiesta di informazioni sulle condanne). - 1. L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.

     2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale di un altro Stato membro.

     3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall'interessato, purchè sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.

     4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.

     5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.»;

     f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne). - 1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:

     a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;

     b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;

     c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

     d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.

     2. Quando la richiesta di cui al comma 1 è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonchè le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresì comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorità richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta è stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste.

     4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

     5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.

     6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.

     7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.

     8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.».

 

     Art. 3. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

     «h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

     h-ter) «immagine del volto» è l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nascita», è inserita la seguente: «cittadinanza,» e le parole: «e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione.»;

     c) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), dopo il numero 2, è inserito il seguente: «2-bis) immagine del volto della persona condannata;»;

     d) all'articolo 19, comma 5-bis:

     1) alla lettera c), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»;

     2) alla lettera d), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»;

     3) alla lettera e), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, persone di cui non è nota la cittadinanza»;

     4) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;»;

     e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

     f) all'articolo 28-bis:

     1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

     2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

     g) all'articolo 42, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate»;

     h) all'articolo 43, al comma 1, le parole «o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide,».

 

     Art. 4. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, è abrogato.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 è abrogato.

     3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2022.