Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 12/05/2016 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari |
Art. 4. Modalità di trasmissione delle informazioni |
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 29.2.95 - D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 75. [1]
Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
(G.U. 20 maggio 2016, n. 117)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne. Capo II Sistema informatizzato ECRIS
Art. 3. Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari
1. È istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del
Art. 4. Modalità di trasmissione delle informazioni
1. Nella trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato di cui all'allegato A al presente decreto.
2. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati».
3. Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di sicurezza nonchè sulle decisioni successive che applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure, secondo la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie delle pene e delle misure di cui all'allegato B al presente decreto.
4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altre pene e misure».
5. L'Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto, curando altresì l'aggiornamento delle stesse.
6. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato è stato commesso in forma consumata o tentata, con modalità concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilità, cause di giustificazione o cause di non punibilità, se è stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Può dare, altresì, se pertinenti, informazioni circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto.
7. L'Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne. Capo III Disposizioni finali
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Abrogato dall'art. 4 del