Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 20/10/2022 |
Numero: | 153 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 18.4.76 - D.L. 20 ottobre 2022, n. 153. [1]
Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
(G.U. 21 ottobre 2022, n. 247)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 6 aprile 2022, recante «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 24 giugno 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 19 luglio 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 30 agosto 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 13 settembre 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6-17 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e in 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,26 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 99,23 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della
c) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della
d) quanto a 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
e) quanto a 39,41 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 48,93 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1;
f) quanto a 59,82 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della