§ 15.3.237 - Delibera 28 luglio 2022, n. 22430.
Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:28/07/2022
Numero:22430


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari
Art. 2.  Modifiche all'allegato n. 1 del regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di [...]
Art. 3.  Disposizioni finali e transitorie


§ 15.3.237 - Delibera 28 luglio 2022, n. 22430.

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera 15 febbraio 2018, n. 20307.

(G.U. 5 agosto 2022, n. 182)

 

     LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

 

     Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

     Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

     Vista la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

     Vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;

     Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;

     Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) n. 2017/2358 e (UE) n. 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi;

     Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (di seguito, «Regolamento intermediari») e successive modificazioni;

     Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

     Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;

     Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento intermediari alla direttiva (UE) 2021/338, alla direttiva (UE) 2019/2034, nonchè ai sopra citati atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD in materia di finanza sostenibile;

     Considerata, altresì, l'opportunità di intervenire sul regolamento intermediari per realizzare alcuni interventi di razionalizzazione delle discipline concernenti: i) i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli intermediari; ii) l'albo e l'attività dei consulenti finanziari, nell'intento di innalzare il livello di tutela dei risparmiatori, garantire un efficace e tempestivo esercizio dell'azione di vigilanza ed effettuare i dovuti allineamenti alle pertinenti novità introdotte dalla citata direttiva (UE) 2021/338 e dal citato regolamento delegato (UE) n. 2021/1253;

     Considerata, inoltre, l'opportunità di modificare la disciplina contenuta nel regolamento intermediari concernente le domande di estensione dell'autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di conseguente alleggerimento degli oneri a carico degli intermediari, nonchè l'opportunità di realizzare interventi di fine tuning in materia di gestione dell'albo previsto dall'art. 20 del TUF e di operatività transfrontaliera delle SIM;

     Considerata l'esigenza di dettare una disciplina transitoria avuto riguardo alle: i) disposizioni concernenti gli obblighi di informativa ex ante sui costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento qualora le operazioni di investimento vengano effettuate attraverso mezzi di comunicazione a distanza; ii) disposizioni in materia di finanza sostenibile in modo da tenere conto della data di applicazione prevista per le disposizioni nazionali di recepimento dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1269; iii) disposizioni in materia di pubblicità dell'albo dei consulenti finanziari e disposizioni riguardanti il procedimento di cancellazione dal predetto albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza;

     Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato il 17 febbraio 2022, recante le modifiche al regolamento intermediari, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

     Sentita la Banca d'Italia ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-quinquies; 19, comma 3-ter; 25-bis, comma 2; 26, comma 8; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, comma 2; 201, comma 12, del TUF;

     Sentito l'IVASS ai sensi dell'art. 25-ter, commi 2 e 2-bis, del TUF;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari

     1. Nel Libro I, all'art. 2, comma 1, nella lettera h), le parole «servizi o attività di investimento.» sono sostituite dalle seguenti: «servizi o attività di investimento;» e, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti lettere:

     «h-bis) "regolamento (UE) 2019/2088": il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;

     h-ter) "rischio di sostenibilità": il rischio di sostenibilità ai sensi dell'art. 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088;

     h-quater) "fattori di sostenibilità": i fattori di sostenibilità ai sensi dell'art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.».

     2. Nel Libro II sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. nella Parte II,

     1. all'art. 4, comma 2, lettera a), le parole «ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo unico»;

     2. all'art. 5,

     a) nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

     «b-bis) codice identificativo LEI;»;

     b) nel comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

     «b-bis) codice identificativo LEI;»;

     c) nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera: «b-bis) codice identificativo LEI;»; nella lettera e), le parole «all'art. 28, comma 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 6 e 6-bis, del testo unico»;

     d) nel comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

     «b-bis) codice identificativo LEI;»;

     e) nel comma 5, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

     «b-bis) codice identificativo LEI;»;

     f) nel comma 6, alla lettera f), dopo le parole «della direttiva 2014/65/UE», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè il codice identificativo LEI dell'impresa di investimento UE»;

     B. nella Parte III, all'art. 7,

     1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo sono presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nonchè con l'indicazione del codice identificativo LEI della società istante. Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.»;

     2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

     «3-bis. I soggetti istanti, nel presentare le informazioni e i dati relativi al programma di attività e alla struttura organizzativa ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, forniscono una descrizione coerente e completa delle attività prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi perseguiti, delle strategie distributive e commerciali che la SIM intende perseguire, nonchè ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione dell'iniziativa. In particolare, i soggetti istanti indicano le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate e includono anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate, con la descrizione dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali, e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.»;

     3. al comma 4, le parole «ovvero di relativa estensione» sono soppresse;

     4. dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

     «5-bis. Le domande di estensione dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, sono presentate alla Consob unitamente alla seguente documentazione:

     a) descrizione dell'organizzazione della società richiedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nella quale siano in particolare illustrati il programma delle attività iniziali per i successivi tre anni e le conseguenti modifiche alla struttura organizzativa e ai sistemi di controllo interni;

     b) descrizione della situazione finanziaria attesa dallo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di cui si chiede l'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016;

     c) copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo della società, relativo all'accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all'art. 13 del testo unico;

     d) attestazione dell'ammontare e composizione dei fondi propri al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui l'estensione dell'autorizzazione comporti l'incremento del capitale iniziale previsto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), del testo unico;

     e) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e del relativo statuto, copia del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese.

     5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017, nonchè i commi 3-bis, 4 e 5.»;

     C. nella Parte IV,

     1. all'art. 14,

     a) nel comma 1, le parole «agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     b) nel comma 2, le parole «dall'art. 15 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     c) nel comma 3, le parole «articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     d) nel comma 4, le parole «articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     2. all'art. 15,

     a) nel comma 1, le parole «articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     b) nel comma 2, le parole «articoli 20 e 21 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     3. all'art. 16,

     a) nel comma 1, le parole «all'art. 4 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     b) nel comma 2, le parole «dall'art. 5 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     c) nel comma 3, le parole «dall'art. 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     d) nel comma 4, le parole «dall'art. 6, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     4. all'art. 17,

     a) nel comma 1, le parole «all'art. 7 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     b) nel comma 2, le parole «dall'art. 8 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

     5. all'art. 20, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     «2-bis. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio mediante succursale di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 18, comma 6, e 19, commi 1, lettera a), e 3.»;

     6. all'art. 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

     «10-bis. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio nella modalità della libera prestazione di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1, lettera a), e 3.»;

     D. nella Parte V,

     1. all'art. 25,

     a) nel comma 1, le parole «ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo unico»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del testo unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'art. 28, comma 3, del testo unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attività di investimento al cliente in questione nè a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all'esercizio di detta attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, non è considerato servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente il caso in cui un'impresa di paese terzo diversa dalla banca, anche mediante un'entità che agisce per suo conto o che presenta con essa stretti legami o mediante altra persona che agisce per conto di tale entità, sollecita clienti o potenziali clienti in Italia. L'iniziativa del cliente non dà diritto all'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del testo unico.»;

     2. all'art. 26, nel comma 1, le parole «indicate all'art. 28, commi 1, 2 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'art. 28, commi 1, 2, 6 e 6-bis, del testo unico».

     3. Nel Libro III, Parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. nel Titolo I, Capo I, all'art. 36,

     1. nel comma 2, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, purchè siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

     i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;

     ii) l'intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le informazioni.

     Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell'operazione.»;

     2. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), non si applicano ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti professionali.»;

     B. nel Titolo II, Capo I, dopo l'art. 40, è aggiunto il seguente art. 40-bis:

     «Art. 40-bis (Cambiamento di strumenti finanziari). - 1. Ai fini del presente articolo, per "cambiamento di strumenti finanziari" si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.

     2. Quando prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono le informazioni necessarie in merito all'investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari.

     3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.

     4. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all'intermediario, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell'analisi di cui ai commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;

     C. nel Titolo VI, all'art. 60, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

     «3-bis. I commi 1 e 3 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino agli intermediari, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;

     D. nel Titolo VII, all'art. 61,

     1. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano l'art. 51, comma 3, nonchè le disposizioni di cui al Libro IV, ad eccezione dell'art. 93. Gli intermediari comunicano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato conformemente alla direttiva 2014/65/UE la loro classificazione come controparte qualificata.»;

     2. nel comma 5, le parole «applicano gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565» sono sostituite dalle seguenti: «applicano l'art. 71 del regolamento (UE) 2017/565»;

     E. nel Titolo VIII, Capo II,

     1. all'art. 64,

     a) nel comma 1, dopo le parole «caratteristiche e obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

     b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.»;

     c) nel comma 5, nella lettera a), le parole «mercato di riferimento; e» sono sostituite dalle seguenti: «mercato di riferimento;» e, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

     «a-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il mercato di riferimento;»;

     2. all'art. 66, comma 5, dopo le parole «i connessi rischi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari»;

     3. all'art. 67, comma 1, le parole «gli obiettivi del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato»;

     4. all'art. 68, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     «2-bis. Gli intermediari produttori presentano i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente.»;

     F. nel Titolo VIII, Capo III,

     1. all'art. 72,

     a) nel comma 1, dopo le parole «e gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

     b) nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.»;

     2. all'art. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonchè le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.»;

     3. all'art. 75, comma 3, le parole «gli obiettivi del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato»;

     G. nel Titolo IX, all'art. 78, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

     «5-bis. Per la documentazione relativa ai requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e ai periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonchè per quella relativa all'attività di formazione e sviluppo professionale svolta il termine di cinque anni di cui al comma 5, lettera e), decorre dalla cessazione del rapporto.».

     4. Nel Libro V, Parte II, Titolo I, sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. all'art. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.»;

     B. all'art. 98, l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I gestori applicano l'art. 18, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088:».

     5. Nel Libro VIII sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. all'art. 129, comma 1, dopo le parole «agli articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-bis»;

     B. all'art. 130, comma 1, dopo le parole «agli articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-bis».

     6. Nel Libro IX sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. nella Parte I, all'art. 131, comma 1, nella lettera v), le parole «dell'art. 135-quinquiesdecies, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 135-quinquiesdecies, comma 3;» e, dopo la lettera v), è inserita la seguente lettera:

     «v-bis) "preferenze di sostenibilità": la scelta prevista dall'art. 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2359.»;

     B. nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'art. 135,

     1. nel comma 2, dopo le parole «sua tolleranza al rischio», sono aggiunte le seguenti: «, delle sue eventuali preferenze di sostenibilità»;

     2. nel comma 6, lettera a), dopo le parole «selezionati per i clienti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fattori di sostenibilità»;

     C. nella Parte II, Titolo V

     1. all'art. 135-quinquiesdecies,

     a) nel comma 1, dopo le parole «gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

     b) nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per i prodotti di investimento assicurativi che considerano fattori di sostenibilità.»;

     c) nel comma 8, dopo le parole «agli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

     2. all'art. 135-sexiesdecies, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonchè le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.»;

     3. all'art. 135-octiesdecies, nel comma 3, dopo le parole «gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

     D. nella Parte IV, all'art. 135-vicies quinquies, nel comma 1, dopo le parole «dei loro clienti», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le loro preferenze di sostenibilità».

     7. Nel Libro XI sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. nella Parte I, all'art. 138, comma 1, nella lettera u), le parole «non è cliente professionale.» sono sostituite dalle seguenti: «non è cliente professionale;» e, dopo la lettera u), è inserita la seguente lettera:

     «u-bis) "preferenze di sostenibilità": la scelta prevista dall'art. 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/565.»;

     B. nella Parte II, all'art. 139, nel comma 1,

     1. nella lettera b), dopo le parole «gli attestati di iscrizione e», è aggiunta la seguente parola: «di»;

     2. nella lettera f), dopo le parole «nei confronti degli iscritti», sono aggiunte le seguenti: «e dei cancellati»;

     C. nella Parte III,

     1. all'art. 146,

     a) nel comma 2, nella lettera d), dopo le parole «di iscrizione all'albo», sono aggiunte le seguenti: «, il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato»; nella lettera g), dopo le parole «luogo di conservazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o comunque accessibile dall'Italia»; nella lettera i), dopo le parole «società di consulenza finanziaria», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 148, comma 2, lettera f)»;

     b) nel comma 3, nella lettera c), dopo le parole «direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «nonchè ogni altra sede dove è svolta l'attività»; nella lettera d), dopo le parole «all'albo», sono aggiunte le seguenti: «, il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato»; nella lettera f), dopo le parole «della documentazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o comunque accessibile dall'Italia»;

     c) nel comma 4, dopo le parole «ai commi 2 e 3,», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera c), e dell'indirizzo di posta elettronica certificata,»;

     2. all'art. 152, nel comma 4, dopo le parole «termine stabilito», sono aggiunte le seguenti: «dall'Organismo» e, dopo le parole «pagamento del contributo», sono aggiunte le seguenti: «dovuto. In tale ipotesi, l'Organismo, decorso il predetto periodo di quarantacinque giorni, avvia il procedimento di cancellazione dall'albo e, con la comunicazione di avvio del medesimo procedimento, assegna al soggetto interessato un ulteriore termine per provvedere al pagamento, diffidando lo stesso che, decorso inutilmente il termine assegnato, sarà cancellato dalla relativa sezione dell'albo. Nel caso in cui i predetti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo, la relativa scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo»;

     3. all'art. 153,

     a) nel comma 1, nella lettera a), dopo le parole «conservazione della documentazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o accessibile dall'Italia»; nella lettera c), le parole «la sede amministrativa e le sedi secondarie» sono sostituite dalle seguenti: «la sede amministrativa, le sedi secondarie e ogni altra sede dove è svolta l'attività»; nella lettera g), le parole «di posta elettronica certificata (PEC)», sono sostituite dalle seguenti: «, personale e ad uso esclusivo dell'interessato di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l'interessato e l'Organismo»;

     b) nel comma 2, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le società di consulenza finanziaria comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. Per la comunicazione degli estremi identificativi della polizza il termine di comunicazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza indicata nella polizza precedentemente comunicata.»;

     c) nel comma 3, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,» e la parola «rilevante» è soppressa;

     d) nel comma 4, le parole «di onorabilità e professionalità» sono soppresse;

     4. all'art. 154,

     a) nel comma 2, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,»;

     b) nel comma 3, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,»;

     D. nella Parte IV, all'art. 159, nel comma 6, dopo le parole «ovvero di finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «nè può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente»;

     E. nella Parte V, Titolo I, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1. all'art. 162,

     a) nell'alinea del comma 1, dopo le parole «in materia di investimenti», sono aggiunte le seguenti: «e dei servizi accessori» e le parole «e rispettano in particolare i seguenti principi» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi rispettano in particolare i seguenti principi»;

     b) nel comma 3, dopo le parole «dei clienti», sono aggiunte le seguenti: «nè forme di finanziamento dagli stessi»;

     2. all'art. 164, nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di aggiornamento professionale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nell'albo unico dei consulenti finanziari.»;

     F. nella Parte V, Titolo II,

     1. all'art. 165, dopo la lettera h), è inserita la seguente lettera:

     «h-bis) ove pertinente, i fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari;»;

     2. all'art. 167,

     a) nel comma 2, nella lettera a), dopo le parole «al rischio», sono aggiunte le seguenti: «e le sue eventuali preferenze di sostenibilità»;

     b) nel comma 5, dopo le parole «finalità dell'investimento», sono aggiunte le seguenti: «e le sue eventuali preferenze di sostenibilità»;

     3. all'art. 169, nel comma 4, le parole «alla direttiva 2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento (UE) n. 2017/1129»;

     4. all'art. 170,

     a) nel comma 2, le parole «Le informazioni sui costi e oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti le informazioni sui costi e oneri,» e le parole «devono essere presentate» sono sostituite dalla seguente parola: «presentandole»;

     b) nel comma 8, le parole «un'illustrazione» sono sostituite dalle seguenti: «una specifica illustrazione»;

     5. all'art. 171,

     a) nel comma 3, dopo le parole «per i clienti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fattori di sostenibilità,»;

     b) nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisfano tali preferenze. Essi spiegano ai clienti o potenziali clienti le ragioni per le quali si astengono dal raccomandare i medesimi strumenti e conservano la relativa documentazione. Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.»;

     c) nel comma 5, le parole «raccomandati e effettuano un'analisi» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandati, effettuano un'analisi»; dopo le parole «relativi costi», sono aggiunte le seguenti: «e comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell'analisi di cui al presente comma. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;

     d) al comma 6, le parole «una relazione che comprende» sono sostituite dalle seguenti: «, al momento della prestazione del servizio, una relazione su supporto durevole che comprende» e le parole «e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite» sono sostituite dalle seguenti: «, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità»;

     6. all'art. 172, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     «2-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;

     G. nella Parte V, Titolo IV,

     1. all'art. 176, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al presente comma.»;

     2. all'art. 177,

     a) nel comma 1, le parole «per identificare, prevenire» sono sostituite dalle seguenti: «per identificare e prevenire»;

     b) nell'alinea del comma 5, dopo le parole «interessi di un cliente,», sono aggiunte le seguenti: «comprese le sue preferenze di sostenibilità,»;

     c) nel comma 11, la parola «gravemente» è soppressa;

     H. nella Parte VI, all'art. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

     1. nel comma 2,

     a) nella lettera a), il numero 6 è eliminato;

     b) nella lettera b), nell'alinea, le parole «da uno a quattro mesi» sono soppresse; dopo il numero 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) violazione delle disposizioni di cui all'art. 170 concernenti le informazioni sui costi e gli oneri connessi;» e, dopo il numero 14, è aggiunto il seguente: «14-bis) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 153, comma 4;»;

     2. nel comma 3,

     a) nella lettera a), il numero 8 è eliminato;

     b) nella lettera b), nell'alinea, le parole: «da uno a quattro mesi» sono soppresse; nel numero 8, le parole «percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «violazione delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 6»; dopo il numero 9, è aggiunto il seguente: «9-bis) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 153, comma 4;».

 

     Art. 2. Modifiche all'allegato n. 1 del regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari

     1. All'allegato n. 1 («Domanda di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione alla prestazione in Italia da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento») del Regolamento intermediari sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. nel Titolo I,

     1. nella rubrica della Sezione I, le parole «all'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo unico»;

     2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte introduttiva, le parole «all'art. 28, comma 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 6 e 6-bis, del testo unico»;

     B. nel Titolo II,

     1. nella rubrica della Sezione I, le parole «all'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo unico»;

     2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte introduttiva, le parole «all'art. 28, comma 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 6 e 6-bis, del testo unico».

 

     Art. 3. Disposizioni finali e transitorie

     1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Le modifiche apportate dalla presente delibera all'art. 36, comma 2, lettera d), del regolamento intermediari si applicano dalla data di applicazione delle disposizioni primarie nazionali di recepimento dell'art. 24, paragrafo 5-bis, della direttiva 2014/65/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2021/338.

     3. Si applicano a decorrere dal 22 novembre 2022 le modifiche apportate dalla presente delibera alle disposizioni di cui: i) al Libro III, Parte II, Titolo VIII, del regolamento intermediari; ii) al Libro IX, Parte II, Titolo V, del regolamento intermediari, ferma restando la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/1257.

     4. Le modifiche apportate dalla presente delibera agli articoli 146 e 152, comma 4, del regolamento intermediari si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.