§ 2.2.81 - L.R. 15 febbraio 2022, n. 4.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:15/02/2022
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.2.81 - L.R. 15 febbraio 2022, n. 4.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

(B.U. 18 febbraio 2022, n. 23)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, come modificata dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo le parole: “agricolo, agroalimentare, forestale” è inserita la seguente: “, zootecnico”.

2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, aggiunta dal comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, le parole: “dei prodotti agroalimentari” sono soppresse.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.