Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 15/02/2022 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”. |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 2.2.81 - L.R. 15 febbraio 2022, n. 4.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".
(B.U. 18 febbraio 2022, n. 23)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, della
2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 2, della
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.