§ 46.6.g - R.D.L. 24 luglio 1931, n. 1223.
Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:24/07/1931
Numero:1223


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 14 ter. 
Art. 14 quater. 
Art. 14 quinquies. 
Art. 14 sexies. 
Art. 14 septies. 
Art. 14 octies. 
Art. 14 novies. 
Art. 14 decies. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 46.6.g - R.D.L. 24 luglio 1931, n. 1223. [1]

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

(G.U. 9 ottobre 1931, n. 234)

 

     VITTORIO EMANUELE III

     PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

     RE D'ITALIA

 

     Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

     Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

     Visto il R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo stesso;

     Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, 19 gennaio 1928, n. 26, e 21 gennaio 1929, n. 132;

     Vista la legge 2 giugno 1930, n. 735, nonchè il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429;

     Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

     Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa del Corpo stesso;

     Udito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

     Abbiamo decretato e decretiamo:

 

Art. 1.

     Il 1° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, modificato dal 2° comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, il 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, e l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, sono sostituiti come appresso:

     «Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone di:

     Ufficiali generali:

     N. 1 generale di divisione, comandante in secondo;

     » 3 generali di brigata, comandanti di zona;

     Ufficiali superiori:

     » 17 colonnelli;

     » 44 tenenti colonnelli da ridursi a 36 con diminuzione di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938:

     » 44 maggiori da elevarsi a 52 con aumento di 2 unità all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1938;

     Ufficiali inferiori:

     » 250 capitani;

     » 307 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui uno sottotenente maestro direttore di banda e 6 sottotenenti Maestri di scherma;

     Sottufficiali:

     » 820 marescialli maggiori;

     » 1.385 marescialli capi e marescialli;

     » 2.000 brigadieri;

     » 1.560 sottobrigadieri;

     Truppa:

     » 2.280 appuntati;

     » 17.287 guardie;

     » 1.660 allievi;

     di cui:

     » 1 colonnello;

     » 36 capitoni;

     » 4 maggiori;

     » 24 tenenti e sottotenenti;

     » 180 marescialli maggiori;

     » 203 marescialli capi e marescialli;

     » 258 brigadieri;

     » 203 sottobrigadieri;

     » 135 appuntati;

     » 259 guardie.

     per i Servizi di polizia tributaria investigativa. 8

     «Non sono compresi nella tabella i militari dislocati nelle Colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo».

 

     Art. 2.

     Il 1° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito dal seguente:

     «Il Corpo della Regia guardia di finanza comprende:

     a) un Comando generale;

     b) tre Comandi di zona;

     c) tredici Legioni territoriali ed una Legione allievi;

     d) un'Accademia e Scuola d'applicazione;

     e) una Scuola sottufficiali.

     «Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto a stabilire l'ordinamento e le modalità di funzionamento delle scuole, nonchè la durata dei corsi che in esse si svolgeranno».

 

     Art. 3.

     I commi 9°, 12° e 13° dell'art. 5 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 1 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti come segue:

     «Il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo si effettua nominando al grado di sottotenente gli allievi che abbiano superato con buon esito presso la scuola allievi ufficiali il corso di istruzione della durata normale di tre anni scolastici.

     «Possono essere ammessi alla scuola allievi ufficiali secondo le norme determinate dal Ministro per le finanze con suo decreto:

     a) fino alla concorrenza di metà dei posti, i giovani forniti di titolo finale di studi conseguito in istituti di istruzione media di secondo grado da stabilire con decreto Ministeriale, che possiedano i requisiti necessari per essere ammessi a prestare servizio nel Corpo o, se già appartenenti alla Regia guardia di finanza, il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando abbiano compiuto il 18° e non altrepassato il 25° anno di età nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande;

     b) per l'altra metà dei posti, i sottufficiali del Corpo che possiedano il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, abbiano almeno quattro anni di servizio militare, di cui uno da sottufficiale, e non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

     «In difetto di elementi idonei in una delle due categorie, la proporzione sarà variata a favore dell'altra.

     «Gli ammessi alla scuola allievi ufficiali non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla ove, al termine dei corsi, non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dalla scuola stessa o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

     «Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla scuola.

     «Gli allievi che vengono a cessare di appartenere alla scuola allievi ufficiali non possono esservi riammessi.

     «Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi provenienti dai licenziati delle scuole medie, che non abbiano grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere».

 

     Art. 4.

     L'art. 9 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281 è sostituito come segue:

     «Il reclutamento dei militari della Regia guardia di finanza si effettua:

     1° per arruolamento volontario;

     2° per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, subordinatamente all'assentimento dei competenti Ministeri, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali o di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

     3° per riammissione in servizio dei militari del Corpo in congedo illimitato.

     «Per essere reclutati nella Regia guardia di finanza occorre:

     a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

     b) essere celibi o vedovi senza prole, salve le eccezioni che

     verranno stabilite con regolamento;

     c) aver compiuto il 18° e non avere oltrepassato il 30° anno di età;

     eccezione fatta per i militari del Corpo in congedo illimitato,

     per i quali il limite massimo è elevato a 35 anni purchè non sia

     trascorso un anno dall'ottenuto congedo;

     d) possedere il requisito della buona condotta;

     e) non avere riportato condanne per delitti;

     f) avere costituzione fisica sana e robusta;

     g) sapere leggere e scrivere.

     «Tutti gli arruolati, fatta eccezione dei riammessi, frequentano apposito corso di istruzione presso la legione allievi.

     «L'allievo che, per qualità fisiche, intellettuali, morali od anche disciplinari, salvo il procedimento disciplinare per quelle mancanze che determinano il trasferimento alle compagnie di correzione, si dimostrerà inidoneo a disimpegnare il servizio nella Regia guardia di finanza, potrà essere licenziato dal Corpo, con ordine del comandante generale su proposta di una Commissione composta dal comandante della legione, di un ufficiale superiore comandante di battaglione e di un capitano comandante di compagnia allievi».

 

     Art. 5.

     All'art. 5 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è aggiunto il seguente comma:

     «Il nuovo vincolo di servizio decorre dal giorno della ottenuta riammissione».

 

     Art. 6.

     All'art. 5 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, è aggiunto il seguente comma:

     «Si considera del pari rescissa di diritto la rafferma triennale cui siano vincolati i militari, all'atto in cui compiono il 20° anno di servizio».

 

     Art. 7.

     Nel primo comma dell'art. 15 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, dopo le parole «ufficiali in congedo», aggiungere: «in vigore nel tempo» e sostituire le parole «sentito il parere del Consiglio di Stato» con le seguenti: «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato».

 

     Art. 8.

     All'art. 16 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, numero 1281, è aggiunto il seguente comma:

     «La cognizione dei reati di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° appartiene ai tribunali militari».

 

     Art. 9.

     I comma 1° e 2° dell'art. 7 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti dai seguenti:

     «I sottufficiali ed i militari di truppa che sono incorsi in sanzioni penali a termini dei Codici penali militari per l'esercito e per la marina o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali del Regio esercito, sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

     «Se trattasi di condanna pronunciata in contumacia da giudici militari, il licenziamento avrà effetto al compimento dei tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo- comporti, il provvedimento sarà revocato e considerato ad ogni effetto come non avvenuto».

     «Sono parimenti licenziati dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove.

     «Negli altri casi di proscioglimento saranno osservate le disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo.

     «I sottoufficiali ed i militari di truppa condannati per reati che non implicano di per sè il licenziamento possono essere deferiti ad una Commissione di disciplina, la quale, anche senza la presenza dell'incolpato, deve esprimere il proprio parere se essi siano ancora meritevoli di appartenere al Corpo.

     «Agli stessi effetti possono essere deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina anche i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dall'imputazione, con formula che dia comunque adito a dubbi sulle loro qualità intellettuali o sulla loro reputazione, salvo il normale procedimento disciplinare ove ne sia il caso».

 

     Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, è sostituito dal seguente:

     «Ad ultimato procedimento penale od anche disciplinare i sottufficiali ed i militari di truppa sospesi dal servizio, meritevoli di continuare a far parte del Corpo, sono reintegrati in ogni loro diritto».

     L'ultimo comma è soppresso.

 

     Art. 10 bis.

     All'articolo 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, numero 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Le funzioni di direttore dei conti possono essere affidate altresì agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, alla data della pubblicazione della presente legge, a riposo per raggiunti limiti di età, purchè non siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo e sempre quando conservino l'idoneità fisica a ben disimpegnare le funzioni cui devono essere adibiti, da accertarsi nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra.

     "La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per le funzioni di cui ai precedenti commi, non può eccedere la durata di quattro anni".

 

     Art. 11.

     Fra il 2° e il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, sono inseriti i seguenti comma:

     «I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola F. M. N. della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni di cui due col grado attuale in comando od in direzione di macchina di unità di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialità tecnica, possono a loro domanda essere esonerati dall'esame per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore.

     «La loro iscrizione nel relativo quadro di avanzamento è, però, subordinata all'esito favorevole dell'esperimento tecnico cui verranno sottoposti secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale.

     «Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi già esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo».

 

     Art. 12.

     Il 3° comma dell'art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

     «Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 1 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170, e dagli articoli 4 e 12 della presente legge, 3 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, 1, terzo comma, del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, i modi di accertamento dell'idoneità e le condizioni per l'avanzamento dei militari del Corpo sono disciplinati dalle norme in vigore nel tempo, per i pari grado nel Regio esercito con le modificazioni, che, anche in ordine alla composizione delle commissioni di avanzamento, si rendono necessarie per lo speciale ordinamento del Corpo e che saranno stabilite con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato".

 

     Art. 13.

     I comma 4, 5 e 6 dell'art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

     «Sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento:

     a) tutti gli ufficiali di grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i sottotenenti e i tenenti) che per due volte anche non consecutive siano dichiarati non idonei all'avanzamento; o per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati tolti dal quadro di avanzamento, o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta tolti dal detto quadro;

     b) tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento».

 

     Art. 14.

     L'art. 17 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, è sostituito come segue:

     «L'amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal comandante generale del Corpo o, in sua vece, dal comandante in secondo, e composto di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 5°, del direttore dell'ufficio amministrativo del Comando generale, di un direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, di un colonnello, di un tenente colonnello o maggiore, di un capitano e di un tenente della Regia guardia di finanza.

     «Gli ufficiali sono scelti fra quelli che risiedono nella Capitale. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelli in servizio al Comando generale».

 

     Art. 14 bis.

     Al "Fondo massa della Regia guardia di finanza" è affidato l'incarico di corrispondere agli ufficiali del Corpo stesso una indennità, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

     A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore del Fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo.

     L'importo delle ritenute sarà corrisposto al Fondo massa con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

 

     Art. 14 ter.

     [Abrogato]

 

     Art. 14 quater.

     I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568.

     Possono essere altresì impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della Regia guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Fondo massa.

 

     Art. 14 quinquies.

     [Abrogato]

 

     Art. 14 sexies.

     L'ammontare dell'indennità è stabilita provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variata dal Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 14 septies.

     [Abrogato]

 

     Art. 14 octies.

     La ritenuta di cui all'articolo 14-bis dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il Ministro per le finanze determinerà le quote da versare sino al 30 giugno 1932, in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuato entro l'esercizio finanziario.

 

     Art. 14 novies.

     [Abrogato]

 

     Art. 14 decies.

     Con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14-bis a 14-novies.

 

     Art. 15.

     Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di porlo in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e d'intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento, o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e soprapposizioni.

 

     Art. 16.

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

     Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

     Atti del Governo, registro 313, foglio 8.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1710. Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dall'art. 16 ter del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.