Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 21/01/2022 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza sanitaria per l'elezione del Presidente della Repubblica |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 39.1.105 - D.L. 21 gennaio 2022, n. 2. [1]
Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica.
(G.U. 21 gennaio 2022, n. 16)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti inoltre gli articoli 48 e 83 della Costituzione;
Visti gli ordini del giorno n. 84 e n. 92, riferiti all'atto Camera n. 3442, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2022, che impegnano il Governo a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso attraverso intervento di carattere normativo;
Considerato che, dal 24 gennaio 2022, nell'Aula della Camera dei deputati avranno luogo le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto ai componenti del Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali chiamati a procedere all'elezione del Presidente della Repubblica, i quali si trovino in condizioni di isolamento o quarantena precauzionale, in quanto risultati positivi al COVID-19;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente scadenza dell'elezione del Presidente della Repubblica, per garantire lo svolgimento, in sicurezza e in presenza, delle operazioni di voto e di scrutinio dell'elezione presidenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza sanitaria per l'elezione del Presidente della Repubblica
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, del
2. Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali cui al comma 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) divieto di utilizzo dei mezzi pubblici;
b) divieto di sosta in luoghi pubblici;
c) divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto;
d) divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena;
e) obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
3. La Camera dei deputati comunica al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della