Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 10/12/2021 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per l'anticipo di spese |
Art. 2. Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia |
Art. 3. Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 27.7.248 - D.L. 10 dicembre 2021, n. 209. [1]
Misure urgenti finanziarie e fiscali.
(G.U. 11 dicembre 2021, n. 294)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 48-bis del
Visto l'articolo 1, comma 86, della
Visto l'articolo 1, comma 447, della
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, nonchè a tutela della salute, del lavoro e della sicurezza, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti per l'anticipo di spese
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4.
Art. 2. Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia
1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 53.051.913 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 4.
Art. 3. Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della
c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della
h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della
i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del
l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del
m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del
n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del
o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1, comma 656, della